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FGAS: ALCUNI CHIARIMENTI

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Ritardi o mancati inserimenti nella banca dati F-gas conseguenze per l’installatore e/o manutentore:

Il Decreto Legislativo 163/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2020 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

 

 

È necessario gli interventi per tutte le apparecchiature oppure solo per quelle con più di 5 ton. di CO2?

Vanno comunicati gli interventi svolti su tutte le apparecchiature, a prescindere dal contenuto di FGAS. Il Ministero ha chiarito che  la soglia di 5 tonnellate di CO2 equivalenti è utilizzata esclusivamente per determinare gli obblighi e la frequenza dei controlli delle perdite.

 

 

 

Per informazioni:
Sportello C.A.I.T. (tel.035.274.296; e-mail: 
cait@artigianibg.com).

 

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