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LAVORO A CHIAMATA: ISPETTORATO DEL LAVORO CHIARISCE LE POSSIBILITÀ DI RICORSO NEL SETTORE AUTOTRASPORTO

Autotrasporto merci conto terzi, Trasporto
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Informiamo che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 1 (clicca qui) ha reso noto un importante chiarimento in merito all’utilizzo del lavoro intermittente nel settore Autotrasporto Merci e Persone.

 

Interveniamo sul tema per fare chiarezza anche rispetto ad alcune fuorvianti notizie apparse sulla stampa, per specificare che l’Ispettorato (INL) ha sancito definitivamente le possibilità di fare ricorso sempre a questo istituto soltanto per gli addetti al carico e scarico merci, mentre per tutti gli altri lavoratori/autisti del settore ciò può avvenire solo in presenza dei requisiti soggettivi ovvero per soggetti con meno di 24 anni e con più di 55 anni di età.

Ricordiamo che nell’ultimo rinnovo del Contratto collettivo nazionale (CCNL Logistica Trasporto merci e Spedizione) firmato il 3 dicembre 2017 da Confartigianato Trasporti e le OO.SS. di categoria, le parti hanno rimosso la clausola contrattuale che precludeva il ricorso a tale tipologia contrattuale flessibile.

 

Nella circolare l’Ispettorato ha ritenuto di dover chiarire l’esatta portata della definizione della lavorazione di cui al n. 8 dell’allegato del Regio Decreto n. 2657 del 1923: “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”.

Sul punto, nella circolare, viene esplicitato che “stante la formulazione della disposizione (e la punteggiatura in essa utilizzata) il Ministero del Lavoro ha argomentato che la discontinuità è dunque riferibile alle attività del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore “sotto categoria” rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, “con esclusione delle altre attività ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista”.

 

In altri termini secondo l’Ispettorato la lavorazione indicata al n. 8 si riferisce solo al personale addetto al carico e scarico e non al personale addetto al trasporto di persone e merci. Conseguentemente, sulla base di questo orientamento, devono ritenersi illegittimi i contratti di lavoro intermittente che prevedono lo svolgimento delle mansioni di autista stipulati ai sensi della normativa del 1923.

 

Si ribadisce che resta in ogni caso ferma la possibilità per le aziende di autotrasporto di ricorrere al contratto di lavoro a chiamata in presenza dei cd. requisiti soggettivi considerato che l’art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 prevede che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.

 

Scarica la Circolare n. 1 Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

 

Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).

 

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