Superbonus e bonus edilizi: obbligo applicazione CCNL

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Segnaliamo che dallo scorso 27 maggio, nei cantieri superiori a 70mila euro che beneficiano dei principali bonus edilizi, è in vigore l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, dovrà essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

 

La previsione, che ha lo scopo di assicurare condizioni di lavoro adeguate nel settore dell’edilizia e accrescere i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, era contenuta nell’articolo 1, comma 43-bis inserito all’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ai sensi dell’art. 28 quater del decreto “Sostegni ter” (D.L. 4/2022, convertito con mod. Legge 28 marzo 2022, n. 25) ed è stata modificata di recente dall’articolo 23-bis del “decreto “Ucraina” o “Taglia prezzi” (D.L. 21/2022, convertito con modifiche dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51), che ne ampliato la portata applicativa.

 

La norma si riferisce alle opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili.

Viene inoltre precisato che l’obbligo è riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’allegato X del D.lgs. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, ecc.).

 

Come chiarito nella nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022, n. 19/E , il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008, sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

La circolare dell’Agenzia precisa che è comunque onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti. Tale obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

 

L’Agenzia osserva inoltre che i commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti. La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

 

Il citato comma 43-bis stabilisce, altresì, che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi. La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.

 

Tali disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:

  • superbonus
  • recupero del patrimonio edilizio
  • efficienza energetica
  • adozione di misure antisismiche
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna
  • installazione di impianti fotovoltaici
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
  • detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
  • bonus mobili, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio
  • bonus verde

 

Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022, n. 19/E

 

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