Banca Dati F-Gas: acquisto e utilizzo dei gas fluorurati

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In attesa dell’emanazione del nuovo decreto italiano relativo agli F-Gas, ribadiamo cosa prevede l’attuale DPR 146/2018.

 

La parola d’ordine del DPR è tracciabilità: le movimentazioni di F-Gas devono essere registrate nei minimi dettagli, a partire dalla vendita fino al suo smaltimento. Sia i venditori, sia gli installatori e i manutentori sono tenuti a registrare in Banca Dati tutte le operazioni che coinvolgono F-Gas.

 

In questo articolo abbiamo visto come vengono gestite le vendite delle apparecchiature contenenti F-Gas, ma anche le vendite e l’utilizzo del solo F-Gas devono essere comunicate telematicamente.

 

Riguardo le vendite di F-Gas , il DPR 146/2018 prevede che vadano comunicate tutte le informazioni relative alle vendite alle imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore, celle frigorifero installate su rimorchi e camion e apparecchiature antincendio contenenti gas fluorurati. Il F-Gas può essere venduto, per le suddette attività, SOLO a soggetti certificatiIl privato non può acquistare F-Gas per operare autonomamente sulle proprie apparecchiature. L’impresa che fornisce i F-Gas deve verificare la validità dei certificati delle imprese acquirenti poichè il Decreto Legislativo 163/2019 stabilisce che la fornitura di F-Gas a imprese non in possesso dei pertinenti certificati sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro.

Il F-Gas venduto può essere di varie tipologie:

  • F-Gas vergine: una sostanza mai utilizzata in precedenza;
  • F-Gas riciclato: deriva da un processo di depurazione di base;
  • F-Gas rigenerato: deriva dal ritrattamento allo scopo di ottenere un rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto.

Tali indicazioni, come previsto dallo stesso DPR, devono essere riportate sulle etichette insieme alle informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di produzione.

Il venditore comunica telematicamente quantità e tipologia di F-Gas cedute ai propri clienti. Questi ultimi dovranno chiudere il ciclo, comunicando telematicamente l’utilizzo che ne faranno durante le operazioni di installazione e manutenzione.

 

Riguardo l’utilizzo di F-Gas durante gli interventi, la Banca Dati distingue le seguenti tipologie:

  • F-Gas presenti: va indicata la tipologia e la quantità di F-Gas presenti al momento dell’intervento. In sede di installazione il campo potrà rimanere vuoto laddove l’apparecchiatura non contenga alcun F-Gas. Negli interventi successivi all’installazione il campo può essere “non noto” (laddove l’impresa non conosca la tipologia di F-Gas) oppure “vuoto” (laddove l’apparecchiatura non contenga alcun F-Gas);
  • F-Gas aggiunti: va indicata la tipologia e la quantità di F-Gas aggiunti dall’impresa al momento dell’intervento di installazione, manutenzione, riparazione. I F-Gas aggiunti possono essere sostanze vergini, sostanze riciclate (in tal caso, la Banca Dati chiederà di indicare i dati dell’attrezzatura con cui è stato eseguito il riciclo) o sostanze rigenerate (in talcaso, la Banca Dati chiederà di inidcare nome e indirizzo dell’impianto che ha effettuato le operazioni di rigenerazione);
  • F-Gas recuperati: va indicata la tipologia e la quantità di F-Gas raccolti e stoccati nel corso delle operazioni o prima dello smaltimento e comunque non reinseriti nell’apparecchiatura.

 

Tramite la corretta comunicazione di tutti questi dati, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica può stilare un bilancio delle tonnellate di CO2 equivalenti introdotte nell’ambiente e valutare, così, l’impatto ambientale dei gas fluorurati ad effetto serra.

 

 

Per informazioni:

Sportello F-Gas di Confartigianato Imprese Bergamo (tel. 035.274.200-355; e-mail: fgas@artigianibg.com)

 

 

 

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