Sono in scadenza i principali obblighi introdotti dalla più recente normativa dell’Unione europea in materia di tachigrafo digitale, con importanti novità per le imprese che operano nel trasporto internazionale.
Nuove scadenze
- Dal 1° luglio 2026 anche i veicoli commerciali con massa complessiva tra 2,5 e 3,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale dovranno essere dotati di tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2).
L’obbligo riguarda esclusivamente il traffico transfrontaliero.
Esenzioni
- L’art. 31 della Legge 177/2024 introduce l’esenzione dall’uso del tachigrafo per i veicoli adibiti al trasporto di denaro o valori.
Carte tachigrafiche: nessun obbligo di sostituzione
Con l’adozione del tachigrafo digitale intelligente non è previsto alcun obbligo normativo di sostituzione della carta tachigrafica.
Attualmente sono in circolazione carte di generazione 2, riconoscibili dai codici di omologazione sul retro:
- Gen2v1 – codice E 3 1003
- Gen2v2 (rilasciate dal 21 luglio 2023) – codice E 3 1004
I tachigrafi intelligenti G2V2 funzionano correttamente sia con carte Gen2v1 che Gen2v2, entrambe interoperabili.
Obbligo di registrazione delle attività: 56 giorni
Dal 31 dicembre 2024 è entrato in vigore l’obbligo, per tutti i conducenti soggetti a tachigrafo (analogico o digitale), di dimostrare l’attività svolta nei 56 giorni precedenti durante i controlli su strada
(prima il periodo era di 28 giorni – art. 36 Reg. UE 165/2014 come modificato dal Reg. UE 1054/2020).
Come chiarito dal Ministero dell’Interno (Circolare 27/12/2024), non esiste un obbligo di sostituire la carta: spetta al conducente decidere se continuare a utilizzare quella in suo possesso, purché sia in grado di dimostrare l’attività richiesta.
Attenzione alla capacità di memoria
- Le carte Gen2v1 generalmente consentono la registrazione di 56 o più giorni, ma la capacità può ridursi in caso di uso intensivo (traghetti, treni, attraversamenti di frontiera, carico/scarico).
- Le carte Gen2v2 garantiscono invece, di norma, la corretta registrazione dei dati richiesti per i 56 giorni.
I conducenti più esposti al rischio di saturazione della memoria sono quelli che svolgono frequentemente attività con registrazioni aggiuntive.
Rinnovo della carta e buone prassi
Su richiesta dell’interessato, la Camera di Commercio può rilasciare una nuova carta tramite rinnovo per modifica dati, con validità 5 anni, previo pagamento dei diritti di segreteria.
Attenzione:
- la nuova carta registra solo dal primo utilizzo;
- prima della restituzione della carta precedente è necessario scaricare tutti i dati;
- non è consentito il possesso contemporaneo di due carte valide.
Unioncamere chiarisce che la stampa dei dati non è necessaria se la carta contiene già i 56 giorni richiesti e raccomanda:
- scarichi frequenti e regolari dei dati;
- verifica preventiva della memoria disponibile prima di richiedere la sostituzione.
Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).