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Trasporto animali vivi: nuovi obblighi formativi, tutte le novità per le imprese

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Confartigianato Trasporti informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2025 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Salute del 23 dicembre 2025, che introduce importanti modifiche alla disciplina vigente in materia di obblighi formativi per chi opera nel trasporto di animali vivi.

 

Il decreto stabilisce innanzitutto che tutti gli obblighi formativi dovranno essere assolti entro il 31 dicembre 2026. La scadenza riguarda anche gli operatori e i trasportatori che hanno avviato l’attività successivamente al 31 dicembre 2024, fornendo così un quadro temporale certo per l’adeguamento.

 

Tra le principali novità, viene fissata una durata minima dei corsi di formazione pari a 18 ore complessive, suddivise in quattro moduli:

 

Salute animale: cenni sulle principali malattie animali, relazioni tra salute animale e umana, alimentazione, benessere e ambiente; attività di sorveglianza, visite di sanità animale e obblighi degli operatori in caso di sospetto di malattia, con particolare attenzione alla collaborazione con le autorità competenti.

Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R): registrazione e riconoscimento di operatori e stabilimenti, tracciabilità degli animali, utilizzo del documento di accompagnamento informatizzato e registrazione delle movimentazioni nella BDN, comprese le limitazioni in caso di sospetto o conferma di focolai, nonché la registrazione delle morti in stabilimento.

Biosicurezza e gestione aziendale: misure di prevenzione, impiego dei farmaci e gestione dei flussi informativi.

 

Benessere animale: normativa europea di riferimento, elementi di anatomia, fisiologia e comportamento animale, fabbisogni e stress, cure d’emergenza, uccisione e abbattimento d’emergenza.

 

Il decreto introduce inoltre un aggiornamento periodico obbligatorio ogni otto anni, estendendo rispetto alla precedente cadenza quinquennale.

 

Resta confermato l’obbligo formativo per tutte le imprese di trasporto, sia costituite come persone giuridiche sia come persone fisiche. In entrambi i casi, l’adempimento spetta al legale rappresentante, che può delegare formalmente la formazione alla persona incaricata della gestione degli animali trasportati.

 

Sono invece esclusi dall’obbligo formativo i conducenti e i guardiani dei veicoli stradali che trasportano equidi domestici o animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina o pollame, qualora abbiano già frequentato i corsi previsti dal Regolamento (UE) n. 1/2005.

 

Confartigianato Trasporti invita le imprese associate a verificare per tempo la propria posizione formativa, valutando gli adempimenti necessari per essere pienamente conformi alla nuova normativa ed evitare sanzioni.

 

Decreto Ministero della Salute 23 dicembre 2025 (G.U. n. 24 del 30 gennaio 2025)

 

Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).

 

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