ACCISE GASOLIO: PRESENTAZIONE DOMANDE PER IL RIMBORSO DEL 4° TRIMESTRE 2020

Autotrasporto merci conto terzi, Trasporto
  • Home    
  • ACCISE GASOLIO: PRESENTAZIONE DOMANDE...

Si informa che l’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 4° trimestre 2020, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.
Per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati tra il 1° ottobre al 31 dicembre 2020 dell’anno in corso, la dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95 può essere presentata dal 1° gennaio al 1° febbraio 2021.

Con la nota n.485862 del 29 dicembre 2020 del Direttore centrale, l’Agenzia delle Dogane precisa che l’importo riconosciuto per il quarto trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri.

 

Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 4 o superiori.

Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740.

Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.

Le dichiarazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito della stessa Agenzia.

 

A decorrere dal 1° ottobre 2020 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai di veicoli di categoria euro 3 o inferiore.

Si ricorda che non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati da:

  • veicoli di categoria euro 3 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai punti 1 e 2 del paragrafo III;
  • veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1 del paragrafo III.

La nota ricorda anche che il credito maturato nel III° trimestre 2020 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2021, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022.

 

CLICCA QUI per leggere la nota direttoriale n. 485862/RU.

A QUESTO LINK è disponibile il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda.

 

Confartigianato Trasporti ricorda inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. n. 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, introduce un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Si invita pertanto a prestare la massima cura nell’inserimento delle informazioni, in particolare nella compilazione della colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1.

 

Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti:

Si conferma che (vedi allegato 2) nella Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019 al comma 630 dell’articolo 1 è disposto che  “A decorrere dal 1° ottobre 2020, all’articolo 24-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «di categoria euro 2 o inferiore » sono sostituite dalle seguenti: «di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore ». “.

In allegato n.1 la circolare prot. n. 486862/RU dell’Agenzia delle Dogane del 29 dicembre 2020 che al punto IV conferma che:
“IV. Fattispecie escluse dall’agevolazione 
A decorrere dal 1° ottobre 2020 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai di veicoli di categoria euro 3 o inferiore. Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.”

Nella prossima circolare saranno esclusi, salvo eventuali proroghe, anche i veicoli di categoria euro 4.

 

 

Per informazioni:

Aree di Mestiere – Area Trasporto – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; carmelo.davi@artigianibg.com).

 

Categorie delle News

PROSSIMI EVENTI

marzo

Nessun evento

aprile

11apr18:3020:00Innovazione e Aggregazione: Il Viaggio di 11 Imprese verso un Ambiente di Lavoro Sostenibile

18apr14:3018:301° incontro "Percorso Pulitore Qualificato 2025"| La transizione ecologica nel settore delle pulizie professionali: da minaccia ad opportunità | Giovedì 18 aprile ore 14.30

22apr16:0018:00Sicurezza alimentare. Le nuove norme su controlli ufficiali e sulla qualità delle acque destinate al consumo umano

maggio

09mag14:3018:302°e 3° incontro "Percorso Pulitore Qualificato 2025 | "Gestione collaboratori - Come sceglierli e farli crescere raggiungendo insieme i risultati di business, in un contesto sempre più complesso” - 9 e 23 maggio ore 14.30

CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO p.iva 02351170168 - c.f. 80021250164 | Copyright ©
X