Bonus casa: vittoria di Confartigianato, riammesse le cessioni multiple dei crediti

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Vittoria di Confartigianato sulla questione del blocco della cessione dei crediti prevista dall’articolo 28 del D.L. “Sostegni ter”, che aveva introdotto una forte restrizione al sistema delle cessioni del credito nelle operazioni legate ai Bonus edilizi.

 

La norma, approvata con l’intento di contrastare le truffe, aveva invece rischiato di affossare il mercato delle costruzioni: a gennaio 2022, infatti, i lavori conclusi ammessi a detrazione in Lombardia avevano subito una riduzione del -52%, pari a un ammontare di 270 milioni di euro, contro i 561 milioni di dicembre 2021.

 

Per sostenere le ragioni della categoria Confartigianato aveva lanciato in tutta Italia la campagna “Sbloccare la cessione dei crediti per garantire crescita e lavoro” indicando i 10 motivi per correggere la norma e coinvolgendo parlamentari e governo.

 

La risposta è arrivata dal DL 25.2.2022 n. 13, “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” pubblicato nella G.U. 26.2.2022 n. 48 ed in vigore dal 26.2.2022, che riscrive integralmente l’art. 121 lett. a) e b) del DL 34/2020 riconoscendo la possibilità di ulteriori cessioni verso istituti “vigilati” ed introducendo per ogni singolo credito un “codice identificativo univoco” con divieto di cessioni parziali dello stesso.

 

Inoltre, a partire dal prossimo 28 maggio 2022 l’accesso ai bonus fiscali sarà subordinato all’applicazione da parte dei datori di lavori dei contratti collettivi del settore edile, con obbligo di indicazione nell’atto di affidamento e in fattura, ma limitatamente ai lavori di importo superiore a 70.000 euro.

 

 

Nello specifico riportiamo le singole novità.

 

Due ulteriori cessioni verso “soggetti vigilati

Nel caso di opzione per lo sconto in fattura, il fornitore che ha concesso lo sconto al beneficiario della detrazione può cedere il credito d’imposta a qualunque soggetto terzo. Da questo momento, (oltre all’utilizzo in compensazione) saranno possibili solo due ulteriori cessioni ed esclusivamente verso banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni;

 

Nel caso di opzione per la cessione del credito da parte del beneficiario della detrazione edilizia, quest’ultimo può effettuare la prima cessione del credito ad un qualunque soggetto terzo; successivamente (oltre all’utilizzo in compensazione) sono ammesse due ulteriori cessioni esclusivamente, però, verso banche e intermediari, società dei gruppi bancari e assicurazioni.

 

Le ulteriori due cessioni, pertanto, possono essere effettuate soltanto verso soggetti che operano in un ambiente “controllato”, in cui sono legittimati ad operare solo soggetti sottoposti alla disciplina antiriciclaggio, secondo la quale, laddove ricorrano le condizioni previste per la segnalazione di un’operazione sospetta dal punto di vista del rischio di riciclaggio, hanno l’obbligo di astenersi dall’acquisizione del credito.

 

Per fare un esempio, il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà cedere il credito di imposta a un altro soggetto, anche se “soggetto economico non vigilato”, ma quest’ultimo potrà poi cederlo a sua volta esclusivamente a un “soggetto vigilato”, con una ulteriore facoltà di cessione da parte di questo “soggetto vigilato” a favore di altro “soggetto vigilato”.

 

 

Regime transitorio

È stato introdotto un regime transitorio secondo cui i crediti che alla data del 16 febbraio 2022 sono già stati oggetto di sconto o cessione, possono essere ceduti un’ulteriore volta ad un qualunque soggetto a prescindere dal numero delle cessioni fino ad allora effettuate.

 

 

Cessioni parziali

Dal 1° maggio 2022, per le cessioni edilizie viene previsto che il cessionario/fornitore che acquisisce il credito dal beneficiario della detrazione, non potrà effettuare cessioni parziali.

 

 

Codice identificativo univoco

Sempre a partire dal 1° maggio 2022, dopo la comunicazione di opzione da parte del soggetto che sostiene le spese, al credito trasferito tramite sconto o cessione sarà attribuito un codice identificativo univoco che il fornitore o cessionario dovranno indicare nelle successive cessioni (è previsto un provvedimento apposito per le modalità di indicazione).

 

 

Indicazione applicazione contratti collettivi

Per i lavori edili di importo superiore a € 70.000,00 avviati dal 28 maggio 2022, viene stabilito l’obbligo di indicazione, nell’atto di affidamento dei lavori e nella fattura, che il datore di lavoro applica i contratti collettivi del settore edile.

 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello “Bonus casa” (tel. 035.274.386 – e-mail: bonus.casa@confartigianatobergamo.it).

 

 

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