L’art. 2 del Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21  c.d. Decreto Ucraina dispone che, per l’anno 2022, l’importo del valore dei buoni benzina non concorre alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 3, art. 51 del TUIR, nel limite di euro 200 per lavoratore.

 

L’importo non concorrerà alla formazione del reddito imponibile del lavoratore dipendente e, per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili, non concorrerà nemmeno a formare il reddito ai fini contributivi.

 

Tale misura, salvo diversa interpretazione dell’Agenzia delle entrate, si aggiunge all’esenzione IRPEF riconosciuta in via ordinaria dal TUIR per beni ceduti e servizi prestati fino a € 258,23.

 

Gli uffici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

 

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