CISTERNETTE GASOLIO: AGENZIA DOGANE SEMPLIFICA LA COMUNICAZIONE DA EFFETTUARE ENTRO IL 31 DICEMBRE
CONFARTIGIANATO TRASPORTI RITIENE NECESSARIA LA SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI

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Confartigianato Trasporti comunica che è stata emanata l’attesa circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che fornisce gli opportuni chiarimenti in relazione agli obblighi, decorrenti dal prossimo 1° gennaio 2021, di comunicazione di attività e di ottenimento di un codice identificativo, per le seguenti strutture:

  • depositi di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 10 e fino a 25 mc (Depositi minori); (privi del sistema di erogazione)
  • esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali di capacità superiore ai 5 e fino a 10 mc (Distributori minori) quali le cosiddette “cisternette” (il precedente limite era di 10 metri cubi).

 

Di seguito forniamo alcune delucidazioni che ci erano state presentate dall’Agenzia delle Dogane, sulle semplificazioni previste dalla circolare.

L’Agenzia chiarisce, anzitutto, come distinguere il deposito dall’apparecchio di distribuzione automatica di carburanti ad uso privato, individuando, questi ultimi, come le infrastrutture dotate di un serbatoio di stoccaggio collegato ad una qualsiasi sistema di erogazione che consenta il rifornimento diretto del serbatoio del veicolo. Per differenza, i depositi sono invece privi del sistema di erogazione e sono dotati di un collegamento fisso tra serbatoio di stoccaggio e bruciatore, sia esso una caldaia, un motore fisso o un gruppo elettrogeno.

I soggetti proprietari di depositi e/o distributori minori dovranno quindi inviare tramite PEC soltanto una comunicazione di attività all’ufficio delle dogane competente per territorio entro il 31 dicembre 2020, utilizzando il fac-simile che è allegato alla circolare delle Dogane. L’indirizzo PEC dell’ufficio delle dogane di Bergamo è dogane.bergamo@pec.adm.gov.it

 

Nella comunicazione devono essere indicati:

– dati anagrafici, domicilio e codice fiscale;
– estremi identificativi della ditta ovvero denominazione o ragione sociale, sede legale, partita IVA o codice fiscale, indirizzo PEC;
– dati tecnici del deposito o del distributore: ubicazione, caratteristiche (marca, modello, matricola), capacità di stoccaggio dei serbatoi e relativa tipologia (interrati, fuori terra, rimovibili), prodotti energetici stoccati, descrizione delle utenze servite (in caso di deposito minore) e dei sistemi di quantificazione, parziale e/o totale, dell’erogato (in caso di distributore minore);
– numero di iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché, ove prescritti per l’esercizio dell’impianto in funzione della relativa tipologia, gli estremi identificativi dei documenti di natura non fiscale, quali il certificato di prevenzione incendi per i contenitori-distributori;
– modalità di tenuta del registro di carico e scarico dei prodotti ovvero descrizione del sistema di contabilità aziendale (elettronico o cartaceo) con cui sono rilevati i quantitativi di ciascun tipo di prodotto ricevuti, stoccati presso l’impianto e consumati nell’ambito dello svolgimento della propria attività economica; modalità di conservazione delle copie stampate dell’e-DAS (solo per benzina e gasolio usato come carburante) o dei DAS cartacei (altri prodotti energetici) e dei documenti commerciali utilizzati a scorta dei prodotti ricevuti.

 

Tale registro, ricordiamo, non deve essere vidimato e va compilato secondo le istruzioni contenute nella DD prot. 240433/RU del 27/12/2019 (vedi allegato), qui sinteticamente riportate.

  • sul registro i diversi prodotti devono essere contabilizzati separatamente;
  • la giacenza iniziale da riportare sul registro è quella rilevata autonomamente dall’esercente;
  • il CARICO deve essere scritturato entro le ore 9.00 del giorno seguente il ricevimento della merce, inserendo le informazioni riportate sull’eDAS;
  • lo SCARICO è effettuato cumulativamente, per ciascun prodotto contabilizzato, ogni sette giorni. Per gli apparecchi di distribuzione automatica dotati di “totalizzatore” è ammesso lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati rilevati dallo stesso;
  • entro il mese di febbraio dell’anno successivo, l’esercente trasmette, tramite PEC, all’UdD competente un prospetto riepilogativo delle movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di c/s, gli eDAS e il prospetto riepilogativo devono essere conservati dall’esercente per i cinque anni successivi alla data di ultima scritturazione.

 

Dopo aver verificato la comunicazione, l’Agenzia attribuisce all’azienda un codice identificativo dell’impianto. Se ciò non dovesse avvenire – per lungaggini determinate dalla tante domande – l’azienda continua comunque la gestione dell’impianto, garantendo l’osservanza delle modalità stabilite dalla tenuta del registro di carico/scarico.

Con riferimento al rispetto delle norme amministrative e di prevenzione incendi, richiamate nel fac-simile predisposto dall’Agenzia, è opportuno ricordare che la competenza amministrativa è delle Regioni le quali, a loro volta, hanno delegato i Comuni al rilascio dell’autorizzazione o alla presentazione della SCIA. E’ pertanto necessario verificare cosa prevede il provvedimento regionale per l’attivazione di tali distributori/depositi. Laddove l’impresa abbia fatto richiesta per il rilascio di tali atti amministrativi e sia in attesa di risposta da parte dell’amministrazione competente, dovrà indicarlo all’atto della comunicazione (vedi fac-simile allegato) all’Ufficio delle Dogane territoriale riservandosi di produrre aggiornamenti quando l’iter amministrativo sarà completato.

Le norme di prevenzione incendi, ed in particolare il DPR n. 151/2011, prevedono la presentazione della SCIA e dell’asseverazione di tecnico abilitato al Comando provinciale dei VVF competente per territorio. La conformità antincendio deve essere verificata ogni 5 anni attraverso una dichiarazione che il titolare dell’attività deve presentare al Comando provinciale dei VVF, attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. I contenitori-distributori ad uso privato per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C (gasolio), fino a 9 mc, installati fuori terra, devono inoltre rispettare la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al DM 22/11/2017.

“Il DPR 151 del 2011 ha rivisto il regolamento e i procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi; è un provvedimento, tra l’altro fortemente auspicato da Confartigianato Imprese nell’ambito della semplificazione, che ha introdotto per la prima volta tre gruppi di attività economiche, denominati rispettivamente A, B e C, che tengono conto del settore , dell’esistenza o meno di regole tecniche in materia antincendio, nonché della dimensione aziendale. Il risultato è quello di avere una classificazione con una disciplina differenziata e progressiva in termini di oneri, adempimenti, prescrizioni e misure di prevenzione. Tra le attività di cui al gruppo A, soggette quindi a norme tecniche “standard” e non suscettibili di provocare significativi rischi per la pubblica incolumità, si segnala la n. 13, ovvero:

  • Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; Contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi. Contenitori distributori rimovibili e non, di carburanti liquidi fino a 9 mc con punto di infiammabilità superiore a 65 °C.

I progetti relativi a questi impianti devono essere presentati contestualmente alla SCIA e prevedono tempi di autorizzazione e prescrizioni ridotti (a differenza della attività più complesse e appartenenti ai gruppi B e C).

E’ inoltre previsto che la conformità antincendio venga rinnovata con periodicità quinquennale, attraverso la conferma dell’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza.

 

Proprio alla luce di questi specifici adempimenti amministrativi richiesti, che sono propedeutici alla comunicazione da effettuare all’Ufficio delle Dogane territoriale, nonostante le semplificazioni che saranno previste nella circolare dell’Agenzia in via di emanazione, Confartigianato Trasporti continua a sostenere la necessità di una sospensione dei nuovi obblighi per i possessori di cisternette ad uso privato (distributori minori).

Con questo obiettivo, negli scorsi giorni, Confartigianato Trasporti insieme ad Assopetroli e le altre associazioni di categoria ha inviato una richiesta alla Ministra dei Trasporti Paola De Micheli, reiterata anche in sede di audizione confederale sul DDL Bilancio per il 2021, affinché si preveda definitivamente la deroga strutturale che esenti dai nuovi gravosi adempimenti artigiani e piccoli imprenditori dell’autotrasporto.

 

 

Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 47/2020

Modello Comunicazione di attività per l’esercizio di impianto “minore”

 

 

Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).

 

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