Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 che introduce misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.
In particolare, sono state modificate le norme, oltre che in materia di quarantena scolastica, anche in materia di durata del green pass.
Green Pass
Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
Ricordiamo inoltre che dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale (senza terza dose) è ridotta da 9 a 6 mesi.
Il decreto in vigore stabilisce che nelle zone gialle, arancioni e rosse le restrizioni previste non valgono per chi ha il green pass rafforzato.
Green Pass Base
Ricordiamo che:
dal 20 gennaio e fino al 31 marzo 2022 è previsto l’obbligo di Green Pass Base per tutti i clienti dei Servizi alla Persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici, lavanderie, pompe funebri, tatuatori, ecc.).
dal 1° febbraio e fino al 31 marzo 2022 è previsto l’obbligo di Green Pass Base a coloro che accedono a:
- pubblici uffici,
- servizi postali, bancari e finanziari,
- attività commerciali con l’esclusione dei negozi che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona”.
Le attività commerciali che “soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona” (quindi non soggette a obbligo green pass) sono:
- Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto.
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica.
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
Il compito della verifica del possesso del Green Pass, anche a campione, spetta ai titolari o al personale incaricato.
Tali obblighi rimarranno in vigore fino al termine dello “stato di emergenza” fissato al 31 marzo 2022.
Per accedere ai servizi e alle attività che richiedono un green pass, le persone che non possono ricevere o completare la vaccinazione per motivi di salute possono utilizzare fino al 28 febbraio 2022 (termine prorogato con Circolare del Ministero della Salute del 25 gennaio 2022 salvo nuove disposizioni) una Certificazione di esenzione dalla vaccinazione, rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Le Faq di Confartigianato
Confartigianato ha raccolto i principali quesiti delle imprese e ha richiesto delle risposte chiarificatrici sulla necessità o meno di richiedere il green pass ai clienti e sui vari tipi di green pass da chiedere per le diverse attività d’impresa.
Per sciogliere i tuoi dubbi puoi scaricare l’elenco dei quesiti CLICCANDO QUI
Consulta il sito del governo “Covid-19, domande frequenti e tabella delle attività consentite”: CLICCA QUI
Scarica la scheda che sintetizza tutti gli obblighi di Green Pass: CLICCA QUI
Obbligo mascherine all’aperto
Segnaliamo inoltre che un’ordinanza del Ministero della Salute emanata 31 gennaio ha stabilito che fino al 10 febbraio 2022 “è fatto obbligo, anche in zona bianca, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto”.
Sono fatti salvi, in ogni caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
L’ordinanza produce effetti a partire dal 1° febbraio.
Discoteche
Sempre dal primo febbraio entra in vigore anche la misura che prolunga la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 fino al 10 febbraio 2022.