Dal 1° settembre 2025 vietati alcuni prodotti per unghie: attenzione alle nuove regole

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Il Regolamento (UE) 2024/197, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 5 gennaio 2024, modifica l’allegato VI del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) introducendo e aggiornando classificazioni ed etichettature armonizzate per alcune sostanze chimiche.

 

Cosa cambia per estetiste e acconciatori

 

Il nuovo Regolamento interessa in modo diretto i prodotti utilizzati nei trattamenti per unghie (nail), in quanto introduce nuove restrizioni per due sostanze comunemente presenti nei prodotti cosmetici per unghie:

  • Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Ossido di trimetilbenzoil difenilfosfina)
    • è un fotoiniziatore utilizzato per la polimerizzazione degli smalti gel con luce UV.
  • Dimethyltolylamine (Dimetil-4-toluidina)
    • è un condizionante per unghie utilizzato per migliorare l’adesione di primer, smalti e gel.

 

Entrambe le sostanze sono state classificate dall’Unione Europea come tossiche (categoria 1B), con potenziali rischi per la salute.

 

A partire dal 1° settembre 2025:

 

  • Sarà vietata l’immissione sul mercato e la messa a disposizione di prodotti cosmetici contenenti queste sostanze.
  • Gli operatori del settore (compresi i centri estetici e gli acconciatori) non potranno più utilizzare tali prodotti, nemmeno se già in loro possesso.

 

È importante verificare subito le etichette e informarsi presso i fornitori per essere certi che i prodotti utilizzati siano conformi alle nuove disposizioni.

Il divieto si applica anche agli utilizzatori finali professionali, non solo ai produttori e ai distributori

Eventuali indicazioni diverse fornite da distributori o rivenditori, come la possibilità di utilizzare scorte già presenti, non sono conformi al Regolamento europeo e potrebbero comportare sanzioni in caso di controlli.

 

Smaltimento dei prodotti non conformi

 

La normativa non specifica le modalità di smaltimento dei prodotti non conformi.

In particolare, il Regolamento non specifica se i prodotti vietati debbano essere restituiti ai fornitori o smaltiti direttamente dagli operatori: tale aspetto potrà quindi essere definita caso per caso, in accordo tra professionista e fornitore.

In ogni caso, i prodotti contenenti TPO devono essere considerati rifiuti pericolosi. Pertanto, i centri estetici sono tenuti a rivolgersi esclusivamente a ditte autorizzate al trasporto e allo smaltimento di rifiuti pericolosi, regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.i.

 

 

Al fine di fornire orientamenti chiari, coerenti e basati sulle disposizioni normative agli Stati membri, alle autorità di controllo e alle imprese, la Commissione Europea ha reso disponibile sul proprio sito – nella sezione dedicata ai prodotti cosmetici – un documento di Q&A dedicato all’argomento.

Le domande e risposte hanno lo scopo di chiarire alcuni aspetti, tra i quali:

  • l’utilizzo, da parte dei professionisti del settore, di prodotti contenenti TPO;

  • il ruolo dei dati di classificazione CLP;

  • le diverse normative che definiscono i periodi transitori per l’immissione e la messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti sostanze soggette a restrizioni.

👉 Clicca qui per consultare il documento ufficiale della Commissione Europea.

 

 

Per informazioni:
Aree di Mestiere  (tel. 035.274.311; e-mail: paola.caccia@artigianibg.com).

 

 

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