DECRETO LEGGE “RISTORI-BIS”: MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE PER ALLEVIARE GLI EFFETTI DEI LOCKDOWN PARZIALI

Alimentari, Attualità, Benessere, Coronavirus, Fiscale e Tributi, Home, Pensioni e Previdenza, Sgravi e bonus fiscali, Tutti i mestieri
  • Home    
  • DECRETO LEGGE “RISTORI-BIS”: MISURE...

A pochi giorni dalla pubblicazione del “Decreto ristori” (Dl 137/2020) è stato emanato anche il “Decreto ristori bis” (Dl 149/2020), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre che si propone di sostenere famiglie, imprese e lavoratori dopo le ultime restrizioni imposte dal Dpcm 3 novembre 2020 che, suddividendo il territorio nazionale, a seconda dell’andamento del contagio, in aree gialle, arancioni e rosse, ha imposto ulteriori limitazioni e restrizioni per contenere la diffusione dell’epidemia sanitaria da Covid-19, con efficacia fino al prossimo 3 dicembre.

 

In sintesi, il provvedimento prevede l’ampliamento delle categorie di contribuenti destinatari dei contributi a fondo perduto e, per alcuni operatori, l’incremento dell’importo spettante. Inoltre vengono previste: l’estensione a nuovi soggetti del bonus affitti per gli ultimi tre mesi dell’anno e dell’esenzione dal pagamento della seconda rata Imu; la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva a novembre per alcuni contribuenti che hanno subito restrizioni di vario tipo (come ad esempio le attività di  ristorazione); il rinvio ad aprile 2021 del secondo acconto Ires e Irap per i soggetti Isa che operano nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

 

Non è da escludere che, durante l’iter parlamentare per la conversione in legge, i due decreti “Ristori” vengano accorpati in un unico provvedimento normativo.

 

Ecco in particolare le principali misure introdotte.

 

SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA

 

Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo  contributo a favore degli operatori dei centri commerciali (Art.1)

 

L’articolo 1) amplia la platea dei contribuenti destinatari dei contributi a fondo perduto rispetto a quanto stabilito dal Dl 137/2020 e, in alcuni casi, innalza l’ammontare del bonus.

 

A tal fine, viene introdotto un nuovo Allegato 1 contenente l’elenco delle attività beneficiarie degli indennizzi (e relativi codici Ateco), che include nuove categorie, precedentemente non inserite nell’allegato 1 del “Decreto Ristori”. Tra le nuove attività inserite internet point, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, bus turistici, trasporti lagunari, corsi di danza, lavanderie industriali, negozi di bomboniere, fotoreporter, traduttori e pirotecnici.

 

La norma prevede una maggiorazione del contributo del 50% (si passa, quindi, dal 150 al 200%) per gli esercenti le attività contraddistinte dai codici:

561030 (gelaterie e pasticcerie),

561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti),

563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina)

551000 (alberghi),

aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree arancioni o rosse

 

Inoltre, è prevista l’attribuzione del contributo nel 2021, nel limite di spesa di 280 milioni, ai soggetti con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020.

 

Questo specifico indennizzo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione di specifica istanza, secondo le modalità e i termini fissati da un provvedimento della stessa Agenzia.

Il ristoro è determinato entro il 30% del contributo previsto dall’articolo 1 del Dl n. 137/2020, per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 1 al Dl n. 149/2020;

 

Inoltre, spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del Dl n. 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita Iva attiva dal 1° gennaio 2019) ed entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25, Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio), per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite a codici non rientranti nel citato allegato 1.

 

 

 

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (Art. 2)

 

L’art. 2 riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e auto-dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2.

 

L’allegato 2 individua infatti i codici Ateco riferiti alle attività interessate dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (“zone rosse”). Agli operatori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle incluse nell’allegato 2 (sono inclusi, tra gli altri, il commercio al dettaglio, ambulanti, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e piercing, servizi di cura degli animali da compagnia, agenzie matrimoniali e d’incontro) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in una “zona rossa”, spetta un contributo a fondo perduto, calcolato secondo le percentuali riportate nella medesima tabella e con applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 3 a 11, del decreto “Ristori”, Dl n. 137/2020.

Non può accedere al contributo chi ha attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre scorso

Per chi ha già beneficiato dell’analogo contributo previsto dal decreto Rilancio, l’attuale contributo sarà erogato automaticamente su c/c comunicato all’Agenzia delle Entrate.

 

 

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 (Art. 4)

 

Il credito d’imposta per le locazioni commerciali per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, già previsto in favore di determinate categorie di operatori economici dall’articolo 8 del Dl n. 137/2020, è esteso anche alle imprese che esercitano le attività individuate nell’Allegato 2, nonché a quelle svolgenti le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator), e che hanno la sede operativa in una “zona rossa”.

 

Il credito d’imposta spetta – indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente – nella misura del 60%, per gli immobili a uso non abitativo, ovvero del 30% (50% per le strutture turistico-ricettive), in caso di affitto d’azienda. Il beneficio compete se, nel mese di riferimento, si è avuta una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il credito, anziché utilizzarlo in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, può essere ceduto ad altri soggetti (compreso lo stesso locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare).

 

 

Cancellazione della seconda rata Imu (Art. 5)

 

Il decreto abolisce il pagamento della seconda rata dell’Imu 2020 relativa agli immobili (e relative pertinenze) ubicati nei comuni delle zone rosse, nei quali vengono esercitate attività individuate dai codici inclusi nell’allegato 2.

L’agevolazione spetta a condizione che il proprietario dell’immobile sia anche gestore dell’attività che vi viene esercitata. Ricordiamo che analoga misura era stata adottata con l’articolo 9 del Dl “Ristori”, il n. 137/2020, per gli immobili riferiti alle attività indicate nella tabella allegata a quel provvedimento.

 

 

Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Art. 6)

 

A tutti i soggetti Isa dei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto “Ristori-bis”, con domicilio fiscale o sede operativa in “zona rossa”, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti in “zona arancione”, viene estesa la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (precisiamo che per i contribuenti “solari”, è il 2020).

Il differimento si applica, ai soggetti indicati, a prescindere dall’eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

Ricordiamo che, identica proroga era già stata riconosciuta dal decreto “Agosto” ai soli contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

 

 

Sospensione dei versamenti tributari (Art. 7)

 

Il decreto sospende i versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 relativi all’Iva, alle ritenute alla fonte e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d’imposta.

In relazione all’IVA, rientrano nella sospensione:

– sia il versamento relativo al mese di ottobre che il versamento relativo al trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16 novembre;

– sia per i soggetti tenuti all’integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

 

La misura riguarda:

– i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (articolo 1, Dpcm 3 novembre 2020)

– i soggetti che esercitano le attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni,

– i soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 2 ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in “zona rossa”.

 

I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

 

 

Per informazioni:

rivolgiti all’Ufficio Fiscale Tributario (e-mail: fiscaletributario@artigianibg.com) oppure al tuo addetto contabile di sede o di delegazione.

 

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE, LAVORO E FAMIGLIA

 

 

Congedo straordinario per i genitori in caso di  sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (Art. 13)

 

L’art. 13 del “Decreto Ristori Bis”, limitatamente alle cosiddette zone rosse, nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado (per ora escluso il primo anno), prevede la facoltà di astenersi dal lavoro per i genitori, solo lavoratori dipendenti, di alunni delle scuole in questione, per l’intera durata della sospensione. La facoltà è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori. Questo congedo straordinario continua ad essere previsto, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile.

Nel testo non c’è il riferimento alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Si ritiene che in sede di conversione il principio sia applicabile anche in questo caso.

Resta confermato che per il periodo di congedo straordinario è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata in base all’articolo 23 del T.U. sulla maternità e paternità. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92.

È previsto un tetto di spesa di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l’Inps provvederà al monitoraggio; qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa, l’Inps provvederà al rigetto delle domande presentate.

 

 

Bonus baby-sitting (Art. 14)

 

Limitatamente alle cosiddette zone rosse, nelle quali è stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, l’art.14 prevede, per i genitori, anche affidatari, solo lavoratori iscritti alla Gestione separata o ad una delle Gestioni Speciali, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby – sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare nel periodo di sospensione della didattica in presenza.

Anche in questo caso la fruizione del bonus è riconosciuta nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. 

Può essere attribuita ad entrambi i genitori alternativamente ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità ai sensi della Legge 104/92.

Come di consueto il bonus è erogato tramite il Libretto di Famiglia con procedura attivata direttamente dal genitore richiedente. Il bonus in oggetto rimane incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido. La novità è che la fruizione del beneficio è esclusa se la prestazione è resa dai familiari, quindi, per esempio, i nonni non possono più fare i baby- sitter. Anche per tale prestazione è previsto un tetto di spesa, pari a 54,5 milioni.

 

Per informazioni: inapa@artigianibg.com

 

 

Per scaricare il “Decreto Ristori Bis” completo di allegati CLICCA QUI

 

Categorie delle News

PROSSIMI EVENTI

aprile

26apr11:0013:00Edifici Intelligenti. Opportunità per imprese, territori e cittadini - Fiera di Bergamo - Sala Caravaggio - Venerdì 26 aprile - Ore 11.00

maggio

09mag14:3018:302°e 3° incontro "Percorso Pulitore Qualificato 2025 | "Gestione collaboratori - Come sceglierli e farli crescere raggiungendo insieme i risultati di business, in un contesto sempre più complesso” - 9 e 23 maggio ore 14.30

22mag08:3018:30TDAY | La giornata dedicata alla Taratura della strumentazione F-Gas | Mercoledì 22 maggio - Sala Agazzi

giugno

06giu14:3018:304° incontro "Percorso Pulitore Qualificato 2025" | Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro | Giovedì 6 giugno ore 14.30

CONFARTIGIANATO IMPRESE BERGAMO p.iva 02351170168 - c.f. 80021250164 | Copyright ©
X