È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157 dal titolo “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, detto anche decreto Ristori Quater.
Il provvedimento contiene diverse nuove misure varate dal governo per il sostegno ai lavoratori e alle imprese.
PRINCIPALI MISURE DI CARATTERE FISCALE
PROROGA PRESENTAZIONE REDDITI E IRAP
Disposta la proroga al 10 dicembre 2020 del termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive
PROROGA VERSAMENTO ACCONTI DI NOVEMBRE
Per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.
Proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) (anche nei confronti dei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese), che hanno subìto, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. La scadenza del 30 novembre 2020 è prorogata al 30 aprile 2021.
Proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP ai soggetti operanti nei settori degli Allegati 1 e 2 dei D.L. “Ristori 1 e 2” rientranti in zona rossa alla data del 26 Novembre (Lombardia) anche in assenza di calo di fatturato. La scadenza del 30 novembre 2020 è prorogata al 30 aprile 2021.
Proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti non ISA operanti su tutto il territorio nazionale con ricavi sino a 50 milioni di euro nel 2019, che hanno subito nel primo semestre 2020 una diminuzione di almeno il 33 per cento del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La scadenza del 30 novembre 2020 è prorogata al 30 aprile 2021.
PROROGA VERSAMENTI DI DICEMBRE
Per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono prorogati i termini di versamento:
– delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
– dell’Iva periodica e dell’acconto IVA;
– dei contributi previdenziali e assistenziali (No Inail).
La proroga di queste scadenze si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti:
– ai soggetti operanti nei settori dell’Allegato 2 del D.L. “Ristori 2”, ovvero esercitano attività alberghiera, di agenzie viaggio e di tour operator rientranti in zona rossa alla data del 26 novembre (Lombardia).
– ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (palestre, piscine, centri benessere, ecc.)
– ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni (sempre con riferimento alla data del 26 novembre)
I versamenti sopracitati sono sospesi, indipendentemente dal calo di fatturato, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
I versamenti potranno essere effettuati in unica rata entro il 16.03.21 o in 4 rate mensili.
Ampliati i beneficiari del Contributo a Fondo perduto
Vengono inclusi tra i beneficiari dei contributi a fondo perduto anche le categorie degli agenti di commercio, procacciatori d’affari e mediatori. Per conoscere i codici inseriti e altri dettagli guarda anche la sintesi informativa che trovi sotto.
Proroga versamento rottamazione/saldo e stralcio
Proroga dal 10 dicembre al 1° marzo 2021 del versamento delle rate dovute nel 2020 ai fini della c.d. rottamazione dei ruoli e del c.d. saldo e stralcio.
Per informazioni:
rivolgiti all’Ufficio Fiscale Tributario (e-mail: fiscaletributario@artigianibg.com) oppure al tuo addetto contabile di sede o di delegazione.
FIERE E CONGRESSI, SPETTACOLI E CULTURA
Stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.
Si incrementano:
-per il 2021 di 90 milioni la dotazione del fondo per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo
– per il 2020 di 10 milioni la dotazione del fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator, le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing)
SOSTEGNO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Per il 2020 incremento di 500 milioni del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici
CONTRIBUTI ALLE REGIONI PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO
Per il 2020 assegnato alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso
FONDO PEREQUATIVO
Per l’anno 2021 istituito un fondo finalizzato a realizzare, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro connessi all’emergenza covid 19 da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
TERMINI DI PERMANENZA DEI TERRITORI NEGLI SCENARI DI RISCHIO
L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la cabina di regia, istituita dal ministro della salute ai fini della valutazione dei livelli e degli scenari di rischio territoriali, di ridurre tale ultimo termine.
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