Deliberazione N° XI/ 3502: Impianti Termici Civili e amministratore di condominio

CAIT, Caldaisti, Frigoristi, Impiantistica, Termoidraulici
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In merito alla responsabilità degli impianti termici civili  DGR XI/3502 attualmente in vigore,  prevede degli obblighi ben precisi in capo all’ l’Amministratore di Condominio nel caso non deleghi ad altra figura ( Terzo Responsabile) in merito agli aspetti legati alla corretta conduzione e gestione della modulistica e certificazioni annesse.

Riportiamo l’articolo 11 dedicato alla figura dell’Amministratore di condominio.

 

ARTICOLO 11 Amministratore di condominio

 

  1. L’Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. Pertanto, è tenuto a far rispettare quanto previsto al punto 10, comma 13. L’Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere all’Autorità competente la sua nomina di Amministratore, entro e non oltre la fine del mese successivo al mese in cui è avvenuta la  sottoscrizione di accettazione; alla medesima Autorità comunica, con la tempistica di cui sopra, le eventuali revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell’impianto.

 

  1. Le comunicazioni relative alla nomina e revoca della qualifica di Amministratore di condominio devono essere trasmesse all’Autorità competente, direttamente o attraverso le strutture dei CAIT presenti sul territorio, in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici. Tale operazione è possibile previa registrazione al Catasto in qualità di Amministratore di condominio. Quest’obbligo sussiste anche nel caso in cui l’Amministratore di condominio nomini un Terzo responsabile dell’impianto termico: in tal caso l’Amministratore deve indicare anche il nominativo del Terzo responsabile. Nel caso ci si avvalga delle strutture dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, l’Amministratore di condominio è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni di responsabilità degli impianti relativi agli immobili di cui si è assunto la responsabilità. La documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede all’inserimento delle informazioni.

 

  1. La mancata o ritardata comunicazione al CURIT della titolarità dei contratti in essere o revocati da parte degli Amministratori, è passibile di sanzione prevista dall’art. 27, comma 1bis della L.R. 24/2006 e ss.mm.ii.

 

  1. In caso di nomina, revoca e/o dimissioni della qualifica di Amministratore di condominio è necessario effettuare apposita comunicazione alle Autorità competenti, mediante la trasmissione al Curit del modello di cui all’allegato 8 al D.D.U.O. n. 11785/2015 e ss.mm.ii.

 

  1. Qualora il contratto di Amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l’Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

 

 

Per maggiori informazioni

Aree di Mestiere – Marco Trussardi  (tel.035 274 355 – e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

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