DICHIARAZIONI DEI REDDITI: PROROGA DEI VERSAMENTI

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2020 che dispone la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

 

Il testo del DPCM risolve gli aspetti dubbi che potevano emergere dal sintetico contenuto del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 147 dello scorso 22 giugno, con il quale era stata annunciata l’emanazione del DPCM di proroga.

 

Il DPCM stabilisce infatti che i versamenti devono essere effettuati:
entro il 20 luglio 2020, invece che entro il 30 giugno, senza alcuna maggiorazione;

– oppure dal 21 luglio al 20 agosto 2020, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% (aspetto che non era considerato dal precedente comunicato stampa).

 

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, il DPCM stabilisce che, analogamente allo scorso anno, la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

 

Viene inoltre espressamente previsto che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
– applicano il regime forfetario;

– applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art.27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);

– presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.).

 

Analogamente al 2019, il DPCM prevede espressamente che la proroga si estende ai soggetti che:

partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i sopraesposti requisiti;

– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt.5 (snc e sas), e srl trasparenti di cui115 e 116 del TUIR.

 

 

Devono invece ritenersi escluse dalla proroga le persone fisiche “private” per le quali il versamento va effettuato:

– entro il 30.6.2020, senza alcuna maggiorazione;

– dall’1.7 al 31.7.2020, con la maggiorazione dello 0,40% e i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

 

 

Per saperne di più visita il sito dell’Agenzia delle Entrate: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/isa-rinvio-ufficiale-al-20-luglio-dei-versamenti-fiscali-e-non

 

 

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