DPCM DEL 13 OTTOBRE 2020. NUOVE DISPOSIZIONI VALIDE FINO AL 13 NOVEMBRE

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Con la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, visto l’aumento dei casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime settimane, il Governo (con DPCM del 13 ottobre 2020) ha approvato un nuovo pacchetto di misure emergenziali per il contenimento della trasmissione del virus, con validità fino al 13 novembre 2020.

Il decreto recepisce in gran parte le misure che erano contenute dal precedente DPCM del 7 settembre scorso.

Precisiamo che Regione Lombardia, come tutte le altre regioni italiane, in relazione a specifiche relazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, potrà introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto alle disposizioni nazionali.

 

Pubblichiamo una sintesi delle principali misure.

 

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

  • Sull’intero territorio nazionale c’è l’obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
  • La novità più rilevante è che per la prima volta viene fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
  • Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Sono esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, che hanno meno di sei anni o che hanno patologie o disabilità incompatibili con l’uso.
  • Vengono confermate le precedenti misure di carattere generale: distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, igiene costante e accurata delle mani, trattamento dei soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° (obbligo di restare nel proprio domicilio e contattare il proprio medico curante).

 

Nuove limitazioni per alcune specifiche attività

  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui rientrano anche i Codici Ateco delle gelaterie e delle pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo, mentre solo fino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta consentita la consegna a domicilio e la vendita per asporto, ma quest’ultima con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00. Continuano ad essere consentite le attività di catering continuativo su base contrattuale e le mense, garantendo la distanza interpersonale.
  • Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso e sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di protocolli che garantiscano il distanziamento interpersonale.
  • Rimangono inalterate le limitazioni e i protocolli già vigenti per servizi alla persona, stabilimenti balneari centri benessere e termali, commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, strutture ricettive.

 

Proroga delle disposizioni

Il Decreto Legge n. 125/20 ha esteso fino al termine dello stato di emergenza la possibilità di adottare, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, le misure già utilizzate nella fase di lockdown. Tali misure potranno essere adottate solo per periodi predeterminati, non superiori a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte.

 

Tra queste misure (che ad ora non sono operative) richiamiamo:

  • La limitazione della circolazione delle persone e la chiusura al pubblico di strade urbane, parchi o altri spazi pubblici;
  • Le limitazioni o il divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali, regionali o nazionale;
  • La limitazione o la sospensione delle attività commerciali (al dettaglio o all’ingrosso), a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
  • La limitazione o la sospensione delle attività d’impresa, professionali, di lavoro autonomo e di quelle di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti;
  • La predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente.

 

A tale elenco il DL n. 125/20 aggiunge una nuova misura: obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto. Questa misura è stata resa immediatamente operativa dallo stesso DL n. 125/20 e confermata dal DPCM del 13 ottobre 2020.

Tra le numerose le proroghe introdotte dal decreto-legge ricordiamo:

  • Vengono estese fino al 31 dicembre 2020 una serie di misure temporanee previste dai precedenti decreti emergenziali (Cura Italia, Rilancio, etc.) che sarebbero altrimenti scadute lo scorso 15 ottobre. A tale elenco vengono aggiunte nuove proroghe, tra le quali quelle in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato.
  • Vengono ulteriormente prorogati al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande di accesso e di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, collegati all’emergenza in atto.

 

Spostamenti da e per l’estero

Sempre in data 7 ottobre, il Ministro Speranza ha emanato un’ordinanza che introduce nuove misure di prevenzione per tutti coloro che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che, nei 14 giorni antecedenti, hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna.

In particolare, per quanto riguarda gli spostamenti da e per questi Stati Europei, le persone:

  •  Sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di Prevenzione della Azienda Sanitaria competente per territorio;
  • Devono sottoporsi a test molecolare o antigenico (effettuato attraverso tampone) all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ovvero entro 48 ore dall’ingresso in Italia presso l’ASL di territorio, o attestare di averne effettuato uno negativo nelle 72 ore precedenti l’ingresso;
  • Sono soggette a isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora in attesa dell’esito del   tampone.

 

Spostamenti all’interno dell’Italia

  •  Gli spostamenti all’interno del territorio nazionale non sono più soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve eventuali misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio nazionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica (zone rosse). Tali limitazioni potranno essere poste dalle autorità secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali.
  • Resta fermo che in tutto il territorio nazionale i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C e i soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni, ivi compresi datori di lavoro e lavoratori, devono d’obbligo rimanere presso la propria abitazione o dimora, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

 

Per scaricare il DPCM del 13 ottobre 2020 CLICCA QUI

 

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