EMERGENZA COVID: RICORDIAMO LE REGOLE DI PASQUA IN ZONA ROSSA

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Ricordiamo che il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30  ha emanato  misure restrittive anti-Covid che saranno valide fino al 6 aprile e copriranno quindi anche il periodo di Pasqua.

 

Ecco le previsioni per il periodo di Pasqua.

 

NIENTE ZONE GIALLE

Dal 15 marzo al 2 aprile, e il 6 aprile, tutte le zone gialle diventeranno zone arancioni.

 

PASQUA: TUTTA ITALIA IN ZONA ROSSA

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile sull’intero territorio nazionale, si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

 

LE VISITE DAI PARENTI nei giorni delle festività

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile (quindi: vigilia di Pasqua, Pasqua e Pasquetta ) è consentito, in ambito regionale, lo spostamento” verso una sola abitazione una volta al giorno a due persone con minori di 14 anni. 

 

LE VISITE DAI PARENTI nelle altre giornate

L’1 e il 2 aprile, il 6 aprile 2021, e comunque per tutte le successive giornate in ZONA ROSSA non sono consentiti gli spostamenti per le visite ai parenti (salvo che siano dovuti a motivi di necessità o salute).

In queste giornate tali spostamenti sono consentiti, in ambito comunale, solo nelle Regioni in zona arancione (spostamento di due persone oltre a quelle conviventi, più minori e disabili, verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22)”.

 

DIVIETO SPOSTAMENTI TRA REGIONI

Poi che lo spostamento tra regioni è consentito solo nelle zone gialle, visto che queste diventano arancioni fino al 6 aprile, fino alla stessa data vige il divieto di spostamento tra le Regioni. Si attende il nuovo decreto che secondo le anticipazioni sposterà questo termine alla fine di aprile

 

Sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

 

SECONDE CASE

In base alle Faq del governo, lo spostamento nelle seconde case è sempre consentito, anche a Pasqua, sia in fascia arancione che rossa, con alcune regole: si può spostare solo il nucleo familiare convivente, senza l’aggiunta di parenti o amici;  a seconda casa non deve essere abitata da altre persone; è necessario provare che la casa è di proprietà o in affitto a lungo termine, con contratto stipulato prima del 14 gennaio 2021.

Tuttavia occorre fare attenzione perché ci sono diverse regioni che hanno vietato questo tipo di spostamenti sul loro territorio.

 

In attesa dei provvedimenti che disciplineranno la questione per il periodo successivo a Pasqua, ricordiamo le regole generali previste per le ZONE ROSSE.

 

 

REGOLE ZONE ROSSE

 

COPRIFUOCO

È vietato circolare tra le 22 e le 5 del mattino, con necessità di giustificare i propri spostamenti. È possibile utilizzare il modello di autocertificazione editabile.

 

SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori Comunali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

In particolare, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria (eccettuato il periodo di Pasqua sopra indicato), salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute e non è più consentito lo spostamento dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

 

Per ogni spostamento dovrà essere utilizzato il modello di autocertificazione editabile, da esibire in caso di controlli.

Il mancato rispetto delle misure indicate, è generalmente punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

 

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

 

CHIUSURE FESTIVE DEI CENTRI COMMERCIALI

Per le TRE ZONE (rossa, arancio e gialla), nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a ECCEZIONE delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie).

Ricordiamo quindi che le altre attività di servizi alla persona (acconciatori ed estetisti) non sono consentite (art. 26, comma 2).

 

Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

Le attività commerciali al dettaglio consentite si svolgono solo a condizione che siano assicurati:

  • distanza interpersonale di almeno un metro,
  • ingressi in modo dilazionato
  • divieto di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni
  • rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida
  • esposizione all’ingresso del locale di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo

 

RISTORAZIONE, BAR

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui le imprese dell’artigianato alimentare: gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio, rosticcerie, friggitorie, piadinerie, gastronomie, ecc.), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale.

Restano consentiti:

  • la consegna a domicilio in qualunque orario
  • l’asporto fino alle ore 22 per tutti gli esercizi (compresi gli esercizi di commercio al dettaglio di bevandecodice ATECO 47.25 ). Per i soggetti che svolgono attività di bar senza cucina (codici ATECO 56.3) il limite orario per l’asporto è fissato alle ore 18.

Resta il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

 

È consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e nelle altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti (art. 37 e 46); sono consentiti gli esercizi di somministrazione nelle aree di servizio delle autostrade, degli itinerari europei E45 e E55 e negli ospedali, aeroporti, porti e interporti.

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24, che consente solo le seguenti attività: Attività delle lavanderie industriali; Altre lavanderie, tintorie; Servizi di pompe funebri e attività connesse; Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia.

Pertanto, in zona rossa non sono consentite le attività dei saloni di barbiere e parrucchiere (in precedenza consentiti), né quelle di estetica.

 

A questo proposito rammentiamo che Confartigianato è intervenuta nei confronti del Governo, per chiedere una modifica della norma e ha attivato una petizione: https://confartigianatobergamo.it/firma-la-petizione-le-imprese-di-acconciatura-ed-estetica-devono-poter-riaprire-anche-in-zona-rossa/

 

Ricordiamo che è fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sono consentite le attività artigiane di produzione e servizi (tra cui: edilizia, impiantistica, meccanica, autoriparazione, cura del verde, lavanderie, ecc.) con le distinzioni sopra indicate per i servizi alla persona.

 

 

SCUOLE

In zona ROSSA, è sospesa l’attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, compresi i nidi. Siamo in attesa di un provvedimento che secondo le anticipazioni riaprirà le scuole in zona rossa dal nido fino alla prima media.

 

SPORT

Sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva.

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

 

MOSTRE, MUSEI, PALESTRE, PISCINE, ECC.

Sono chiusi mostre, musei, parchi tematici di divertimento, sagre e fiere, palestre, piscine, impianti sciistici, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, attività di sala giochi, sale scommesse, bingo, anche nei “corner scommesse e giochi” di bar e tabaccherie.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

 

DISTANZIAMENTO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

È sempre fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

È fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. L’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

 

 

Per ulteriori informazioni e dettagli consulta il sito di Regione Lombardia: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti

 

Per leggere le FAQ del Governo CLICCA QUI

 

Per scaricare il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 CLICCA QUI

 

Per scaricare il MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE CLICCA QUI

 

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