Nel novembre scorso è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le “Linee Guida sull’etichettatura ambientale ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni“, per l’adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi.
Elaborate tenendo conto delle “Linee Guida per una etichettatura ambientale obbligatoria degli imballaggi” proposte da CONAI (Consorzio nazionale Imballaggi), il provvedimento legislativo interviene su un tema di grande rilevanza, che coinvolge una vasta filiera che comprende aziende, associazioni, produttori e utilizzatori sia industriali che commerciali.
Uno dei punti centrali del documento CONAI dice che “tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili“.
UNI, l’ente italiano di normazione, ricorda che, nonostante la legge faccia dei riferimenti generici alle norme UNI, in verità le linee guida ministeriali citano norme specifiche, quali la UNI EN ISO 1043-1 (“Materie plastiche – Simboli ed abbreviazioni – Parte 1: Polimeri di base e loro caratteristiche particolari”), la UNI 10667-1 (“Materie plastiche prime-secondarie – Parte 1: Generalità su materie plastiche prime secondarie e sottoprodotti di materie plastiche”), la UNI EN ISO 11469 (“Materie plastiche – Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche”) ed infine la UNI EN ISO 14021 (“Etichette e dichiarazioni ambientali – Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)”).
Il Decreto Ministeriale dimostra, una volta di più, quanto una corretta sinergia tra legislazione e normazione tecnica sia fondamentale per creare quel circolo virtuoso di chiarezza ed efficienza che va a beneficio sia delle imprese che dei consumatori finali.
Al di là delle norme UNI sopra riportate che riguardano principalmente i produttori di materiali da imballo, il DM 360/2022 interessa tutte le imprese che commercializzano o movimentano prodotti imballati. Le informazioni che devono essere fornite variano a seconda che gli scambi commerciali siano B2B o B2C. Per scambi commerciali B2B è necessario fornire le informazioni anche solo riportando la codifica degli imballaggi (ai sensi della Decisone 97/129/CE) sui documenti commerciali (fatture o DDT). Per scambi commerciali B2C è invece necessario fornire le informazioni al fine di orientare chi dovrà smaltire gli imballaggi con una corretta raccolta differenziata.
Per essere guidati in questi aspetti relativi all’etichettatura ambientale le aziende artigiane possono chiedere le informazioni utili rivolgendosi a
Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (Tel. 035.274.292; e-mail: alfredo.perico@artigianibg.com).