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F-GAS, GLI INTERVENTI SU APPARECCHIATURE CONTENTENTI R22 DEVONO ESSERE DICHIARATI

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L’obbligo di controllo delle perdite su apparecchiature contenenti solo R22 o comunque solo sostanze ozono lesive è dettato da una normativa specifica in cui ci sono differenti tempistiche di controllo legate ai quantitativi di gas.

 

Inoltre, fino al 31 dicembre 2019 c’è la possibilità di utilizzare solo gas rigenerato per la manutenzione di tali apparecchiature mentre dal 1 gennaio 2020 non sarà possibile neanche più quella. Questo significa che le apparecchiature contenenti ancora sostanze ozono lesive dovranno, in caso di interventi di manutenzione, essere dismesse o comunque ricaricate solo con gas diversi da quelli ozono lesivi come l’R22. In conclusione quindi il controllo delle perdite su   apparecchiature contenenti solo R22 o altri HCFC non dovrà essere comunicato. Cosa diversa se il gas contenuto nell’apparecchiatura è costituito da almeno un gas fluorurato a effetto serra (magari in miscela con R22).

Andranno dichiarati inoltre gli interventi nei quali il gas R22 viene sostituito con altri F-GAS.

 

VENDITA. Se il venditore vende l’apparecchiatura ad un installatore che acquista direttamente per conto di un utilizzatore finale, allora la vendita viene comunicata dal venditore che acquisisce il numero di certificato dell’installatore e l’anagrafica dell’utilizzatore finale.

Il venditore che vende l’apparecchiatura ad un installatore che non conosce l’utilizzatore finale non dovrà comunicare la vendita.

In questo caso l’obbligo è in capo all’installatore e si possono verificare due situazioni:

  1. se l’installatore offre un servizio di installazione con vendita, allora l’installatore comunicherà la vendita contestualmente all’installazione.
  2. se l’installatore vende senza effettuare l’installazione, allora dovrà essere iscritto come venditore e comunicare la vendita.

 

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

 

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