Formazione, CQC: gli obiettivi contenuti nella nuova direttiva europea

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Confartigianato Trasporti informa che con l’emanazione della Direttiva 2022/2561 del 14 dicembre scorso, l’Unione Europea ha articolato la precedente Direttiva UE 2003/59/CE, con l’obiettivo di unificare in un nuovo ed unico provvedimento tutte le disposizioni della direttiva del 2003 e tutte le modifiche successive, al fine di semplificare e rendere più accessibili a tutti le informazioni contenute in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti dei veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, senza intervenire con nuove modifiche sostanziali.

 

La nuova direttiva è entrata in vigore il 12 gennaio 2023 (venti giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e, di conseguenza, verrà abrogata la direttiva del 2003 con le precedenti modificazioni.

 

Gli obiettivi della qualificazione e della formazione dei conducenti resta sostanzialmente la stessa, si modifica parzialmente la numerazione. Ecco, di seguito, un breve elenco.

1 – Zero vittime derivate da incidenti stradali entro il 2050
2 – Miglioramento dell’istruzione per una guida razionale e sicura
3 – Utilizzare uno stile di guida efficiente per ridurre le emissioni, controllare il veicolo e minimizzarne l’usura
4 – Formazione iniziale e periodica per conoscere la regolamentazione relativa ai trasporti
5 – Formazione alla sicurezza riferita sia alla guida che alle attività a veicolo fermo (carico, scarico, etc.), con un particolare focus su pericoli della strada e infortuni sul lavoro
6 – L’applicabilità vale anche per i conducenti cittadini di paese extra europei se impiegati da aziende europee
7 – Sono esonerati i conducenti dei veicoli con impatto trascurabile sulla sicurezza stradale
8 – Sono esonerati i lavoratori per i quali la guida occupa meno del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo
9 – Ai conducenti obbligati verrà rilasciato il CAP (Certificato di Abilitazione Professionale)
10 – L’esonero dall’obbligo di qualificazione iniziale, non esonera da quello di formazione periodica
11 – Fissare criteri di autorizzazione (consolidata professionalità) per i centri autorizzati di formazione
12 – Gli esami per qualificazione iniziale e formazione periodica dovrebbero essere organizzati da entità designate dalle autorità degli Stati membri, che devono anche controllare tali esami
13 – La formazione periodica dovrà avvenire ogni cinque anni a partire dalla data di qualificazione
14 – La banca dati dei CAP, con scambio dati per via telematica fra gli Stati, renderà disponibili sia i dati su patenti e CAP, che quelli sulla formazione iniziale e periodica
15 – Incentivare utilizzo di e-learning e apprendimento integrato

 

Si ricorda, infine, che gli obiettivi elencati si applicano a tutti i conducenti: subordinati, in proprio, c/terzi, c/proprio, merci, passeggeri.

 

Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).

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