GAS – Impianti di odorizzazione nuove norme UNI

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Il gas resta uno dei settori maggiormente interessati dalla normativa, infatti, il parco documenti a supporto è davvero vasto e sempre in aggiornamento.

 

È il CIG – Comitato Italiano Gas, ente federato UNI, che si occupa direttamente della realizzazione di norme alle quali fare riferimento.  È recente la realizzazione di quattro documenti che trattano gli impianti di odorizzazione; vediamoli qui di seguito.

 

Il primo è la UNI 9463 parte 1 che fornisce le definizioni dei principali termini utilizzati per gli impianti di odorizzazione e depositi di odorizzanti per gas combustibili definiti dalla UNI EN 437.

Il secondo, la UNI 9463 parte 2 stabilisce i criteri di progettazione, costruzione, collaudo e sorveglianza degli impianti di odorizzazione associati alle reti di trasporto e di distribuzione dei gas combustibili definiti dalla UNI EN 437 La norma si applica:

  • per i soli criteri di progettazione, costruzione e collaudo agli impianti di odorizzazione di nuova realizzazione e agli impianti oggetto di modifica sostanziale;
  • per quanto concerne la sorveglianza, a tutti gli impianti sia esistenti, modificati o di nuova costruzione.

Non si applica alla progettazione e alla costruzione di installazioni ausiliarie o collegate, quali per esempio il sistema di misura o il sistema di telecontrollo. La norma non definisce alcuna modalità e prescrizione per gli interventi di smaltimento del liquido odorizzante.

 

Passiamo al terzo documento, la UNI 9463 parte 3 che specifica i criteri di progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di odorizzanti in contenitori mobili per i gas combustibili definiti dalla UNI EN 437. Sono esclusi dal campo di applicazione della norma i depositi di liquido odorizzante realizzati presso gli stabilimenti di produzione. Il volume di odorizzante contenuto in contenitori e nel dosatore dell’impianto di odorizzazione, non costituisce deposito neppure nel caso di impianti di odorizzazione temporaneamente fuori servizio, purché si trovino in normali condizioni di manutenzione e sorveglianza; tale requisito si applica anche a eventuali contenitori vuoti e non bonificati che possono essere provvisoriamente ubicati all’interno dell’impianto di odorizzazione purché siano in luogo protetto dai raggi solari e non accessibile ai non addetti ai lavori per il tempo necessario al ritiro da parte delle aziende incaricate al loro prelievo.

 

Concludiamo con il quarto ed ultimo documento, cioè la UNI 9463 parte 4 che definisce i requisiti specifici che devono essere applicati per la fornitura in sicurezza degli odorizzanti per i gas combustibili definiti dalla UNI EN 437. I gas combustibili ad uso domestico o similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole o piccoli serbatoi fissi, devono avere un’intensità di odore caratteristica e sufficiente affinché la loro presenza sia avvertibile dall’utenza prima che sia raggiunta la concentrazione di allarme, sia per esplosività, sia per tossicità, conformemente alle norme della serie UNI 7133.

Qualora questi gas combustibili non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente, le aziende produttrici o distributrici devono addizionare ad essi opportune sostanze o miscele di odorizzanti mediante appositi impianti di odorizzazione.

 

(FONTE UNI)

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

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