Dal 21 dicembre è stato introdotto l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente l’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale (art. 2222 cod. civ.).
L’obbligo è rivolto ai committenti che operano in qualità di imprenditori; restano esclusi dunque i privati.
Con Nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito le indicazioni per procedere alla comunicazione obbligatoria.
Per tutti i rapporti di lavoro autonomo occasionale in essere all’11 gennaio 2022, nonché per quelli iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022 invece la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.
In fase transitoria la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario. Per la provincia Bergamo l’indirizzo è: ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it.
Per informazioni:
Ufficio Sindacale (supporto.sindacale@confartigianatobergamo.it).