Legge di Bilancio 2025: le principali misure in materia di Lavoro

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Riepiloghiamo di seguito le principali misure in materia di Lavoro previste dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024).

Ricordiamo che si tratta di previsioni che in diversi casi necessitano di chiarimenti e interventi attuativi, di cui siamo in attesa.

 

Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) – in vigore dal 1° gennaio 2025

 

-Congedo parentale (facoltativa): i periodi complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati a tre mesi, da godere entro il sesto anno di vita (ovvero, sesto anno di ingresso in famiglia) e in alternativa tra i due genitori.

Il nuovo elevamento in esame non si applica ai casi in cui, per la madre o, rispettivamente, per il padre, il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024 (in questo caso i mesi all’80% restano due).

 

-Decontribuzione lavoratrici madri: la misura diventa strutturale. A decorrere dal 2025 alle madri di due o più figli (e comunque fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo) spetta una parziale decontribuzione. Il reddito imponibile ai fini previdenziali non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro su base annua per le lavoratrici dipendenti (l’esonero spetta anche alle lavoratrici autonome).

Per il 2025 e 2026 la nuova disciplina non si applica alle lavoratrici beneficiarie dell’esonero contributivo di cui alla L. 213/2023.

Per l’attuazione della presente disposizione (e l’importo dell’agevolazione) è prevista l’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

-Auto uso promiscuo: vengono ridefinite le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI. Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione e concessi in uso promiscuo a decorrere dal 1° gennaio, si assume il 50% (non più il 30%) dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale ACI. La predetta percentuale è invece ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in, per aumentarne la diffusione sul mercato.

 

-Tracciabilità spese di trasferta e rappresentanza: dal 1° gennaio le spese di trasferta rimborsate in modo analitico (c.d. piè di lista) dei lavoratori dipendenti e collaboratori (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili. La mancata tracciabilità delle spese comporta la rilevanza fiscale e previdenziale in busta paga, oltre alla non deducibilità ai fini IRES e IRAP.

I sistemi di pagamenti ammessi sono dunque: carte di credito, di debito (bancomat), prepagate, assegni bancari e circolari, bonifici, app di pagamento via smartphone, che funzionano tramite codice Iban e numero di cellulare. Non tutti i pagamenti digitali sono idonei, solo quelli effettuati con i sistemi indicati all’articolo 23 del Dlgs 241/97, ad esempio applicazioni per smartphone gestite da istituti di moneta elettronica autorizzati (circolare 14/E del 2023). Anche il telepedaggio, collegato a un Iban, è un pagamento tracciabile (Telepass). I datori di lavoro potranno dotare i dipendenti di carta di credito aziendale oppure ricevere dagli stessi la ricevuta del Pos o del pagamento tracciabile (da allegare alla fattura/ricevuta fiscale). Non è possibile, per le aziende, evitare il rimborso al lavoratore laddove la spesa sia stata pagata in contanti (il rimborso è un obbligo contrattuale).

 

-Premi produttività e partecipazione agli utili: per i premi erogati nel corso del 2025, 2026 e 2027 trova conferma la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa. Si tratta di premi che devono essere oggetto di contrattazione sindacale e depositati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

 

-Fringe benefit: Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 si conferma il regime transitorio di maggior favore in materia di fringe benefit già previsto nel corso del 2024 (1.000 euro per la generalità e 2.000 euro per dipendenti con figli fiscalmente a carico). Restano invariati i servizi/rimborsi (quindi, carte prepagate, rimborso utenze, locazione/interessi sul mutuo dell’abitazione principale). Fringe benefit neo-assunti: i lavoratori dipendenti assunti (per ora sembrano escluse le trasformazioni) a tempo indeterminato (part time o full time) nel corso dell’anno 2025 godranno di esenzione fiscale (non contributiva) sulle somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati in locazione, entro il limite di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione, per un totale complessivo di 10.000 euro (sono inoltre necessari requisiti di reddito anno precedente ed il trasferimento di residenza, da attestare con dichiarazione Dpr 445/2000). Si ritiene che questa seconda misura sia cumulabile con la disciplina generale (1.000/2.000 euro).

 

-Taglio del cuneo fiscale IRPEF: diventano strutturali le tre aliquote fiscali (23%, 35% e 43%). Il taglio del cuneo da contributivo/previdenziale diventa misura fiscale, con un combinato di indennità esentasse per redditi fino a 20 mila euro e un sistema di detrazioni fiscali decrescenti per redditi da 20 a 40 mila euro. Viene inoltre aumentata a euro 1.955 la detrazione dall’imposta lorda per redditi fino a 15.000 euro, adeguando conseguentemente l’importo delle detrazioni da prendere in considerazione nell’anno al fine di valutare la spettanza del trattamento integrativo, di importo pari a 1.200 € riconosciuto ai redditi al di sotto dei 15.000 €. Modificate anche le detrazioni per familiari a carico e detrazioni per i redditi superiori a 75.000 euro. Adeguamenti addizionali IRPEF: per garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale e comunale con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell’ IRPEF, viene prorogato al 15 aprile 2025 il termine per modificare scaglioni e aliquote applicabili all’anno d’imposta 2025.

 

– Riduzione contributiva artigiani e commercianti: per i lavoratori che nell’anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, è prevista una riduzione contributiva del 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per 36 mesi dalla data di avvio dell’attività di impresa, o di primo ingresso nella società, avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative di natura contributiva. L’agevolazione è inquadrabile nel regime cosiddetto de minimis, relativo agli aiuti di Stato che possono essere concessi agli operatori economici senza la procedura di autorizzazione della Commissione europea.

 

Tra le altre misure sono state introdotte: incentivi per gli screening sui lavoratori, incentivo al posticipo del pensionamento, maggiorazione montante contributivo INPS, smart working frontalieri, Naspi (introdotto, a decorrere dagli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1/1/2025, il requisito di 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro), bonus nuove nascite per figli nati/adottati dal 1° gennaio 2025 (su domanda dell’interessato e con limiti di reddito), buono per le rette di asilo nido pubblico e privato e supporto domiciliare per bambini under 3 con gravi patologie croniche (su richiesta del genitore all’Inps), IRES premiale.

Sono prorogate le misure per ammortizzatori sociali (proroga CIGS per cessazione di attività e per riorganizzazione o crisi aziendale), per le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni (c.d. maxi deduzione 120%-130%) che determinano un incremento occupazionale, detassazione straordinari e notturno per il settore turistico (su richiesta dell’interessato).

 

 

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