A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 19/11/2022 del Decreto Legge n.176 del 2022, con particolare riferimento all’art. 9, il nuovo quadro della normativa sulle agevolazioni in oggetto è il seguente.
Superbonus ed interventi condominiali
A decorrere dal 1° gennaio 2023, la detrazione delle spese per gli interventi ammessi al superbonus eseguiti su condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche, scende dal 110% al 90%.
Continua ad applicarsi la detrazione del 110% per le spese sostenute nel 2023 ad una duplice condizione: entro la data del 24/11/2022 i condomìni dovranno aver deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 deve essere effettuata la comunicazione asseverata per il Superbonus (Cilas).
Superbonus ed interventi su unità immobiliari unifamiliari
Come richiesto da Confartigianato, si allunga, invece, la finestra temporale in cui le villette e le singole unità immobiliari possono godere del Superbonus 110% se ci sono stati lavori per almeno il 30% dell’intervento. Prorogato infatti al 31 marzo 2023 il termine del 31 dicembre 2022 per completare i lavori per chi ha concluso il 30% dei lavori stessi entro il 30 settembre scorso. Si segnala però che il decreto-legge, pur spostando il termine per completare i lavori al 31 marzo 2023, lascia invariato il termine al 30 settembre di quest’anno per l’effettuazione del 30% dei lavori.
Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari è riconosciuta la superdetrazione del 90% per le spese sostenute nel 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà ovvero di un diritto reale di godimento (ad esempio, usufrutto / uso / abitazione) sull’unità immobiliare (sono esclusi i detentori dell’immobile oggetto degli interventi, ad esempio, il comodatario e l’inquilino);
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente non superi la soglia di € 15.000 di reddito familiare di riferimento, definito dal nuovo comma 8-bis1.
Possibilità di utilizzo del credito da opzione sconto in fattura cessione del credito in 10 rate
Per gli interventi da Superbonus 110% (art.119 DL 34 del 2020) è ora riconosciuta la possibilità, per i crediti sorti a seguito di sconto in fattura o cessione del credito, di ripartirli ed utilizzarli in 10 quote annuali di pari importo, previo invio di una Comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore / cessionario.
Si precisa che tale possibilità è applicabile ai crediti derivanti da Comunicazioni di sconto in fattura/cessione del credito inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati.
Nuovo contributo
Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che rispettano la soglia di reddito familiare di riferimento definito dal nuovo comma 8-bis1 e che realizzano determinati interventi è istituito un fondo i cui criteri e modalità di ripartizione saranno fissati con un apposito Decreto MEF.