Nuovo Regolamento in materia di Gas Fluorurati a effetto serra: prime indicazioni

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Il Parlamento Europeo ha recentemente approvato un nuovo Regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra (F-Gas). Come noto, tali gas sono grandemente diffusi ed impiegati nella climatizzazione e nella refrigerazione domestica, veicolare ed industriale; hanno, inoltre, un elevato potenziale climalterante, contribuendo all’innalzamento della temperatura terrestre se dispersi in atmosfera.

Il Regolamento in questione sarà pubblicato a breve  sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE e quando  entrerà in vigore, sostituirà  il vigente Regolamento 517/14.

 

Si precisa, al riguardo, che potrebbero intercorrere minime modifiche al testo finale del Regolamento prima della sua pubblicazione senza, tuttavia, alcuno stravolgimento dei suoi principi generali, che prevedono il cosiddetto “phase out” (messa al bando) degli F-Gas.

Infatti, la principale novità del Regolamento concerne l’obiettivo della totale eliminazione degli idrofluorocarburi (HFC) entro il 2050, con un graduale percorso di riduzione tra il 2024 e il 2049.

 

Con l’introduzione del nuovo regolamento, l’immissione in commercio di HFC sarà consentita solo ai produttori e importatori a cui viene assegnata una quota dalla Commissione europea.

Verranno  vietati anche l’importazione, l’immissione in commercio, l’utilizzo e l’esportazione di contenitori NON ricaricabili  (bombole) per F-Gas,  tali contenitori potranno solo essere stoccati o trasportati per il successivo smaltimento, terminando così il loro ciclo.

 

Per i contenitori riciclabili verrà  introdotto l’obbligo per le imprese fornitrici di redigere una dichiarazione di conformità che includerà l’evidenza dell’esistenza di accordi vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini del successivo riempimento.

Fra le altre novità, che saranno riportate nel nuovo regolamento quella di interesse maggiore per il settore dell’installazione degli impianti è relativa alla responsabilità estesa del produttore: gli Stati membri dovranno garantire che, entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche il finanziamento per il recupero, riciclo, rigenerazione o distruzione degli F-Gas.

 

I certificati rilasciati ai sensi del vigente Regolamento (UE) n. 517/2014 resteranno validi alle condizioni cui sono stati rilasciati; tuttavia, entro 5 anni dall’entrata in vigore del Regolamento probabilmente  sarà necessario partecipare ad un corso di aggiornamento o sostenere un nuovo processo di valutazione.

I nuovi certificati ed attestati saranno concepiti per permettere la gestione delle apparecchiature di nuova progettazione, basate su nuove tecnologie o su cui si applicano requisiti tecnici e di sicurezza diversi come, ad esempio, apparecchiature che contengono i cosiddetti “refrigeranti naturali”.

 

Il nuovo Regolamento prevederà, infine, ulteriori restrizioni all’immissione in commercio e all’utilizzo di prodotti e di apparecchiature contenenti HFC a medio e alto GWP (potenziale di riscaldamento globale) permettendo, in certi casi, solo l’utilizzo di prodotti riciclati o rigenerati. Le tempistiche a tal riguardo sono le seguenti:

  • dal 1° gennaio 2025 sarà  vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se etichettati come riciclati o rigenerati;
  • dal 1° gennaio 2026 sarà  vietato l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 per l’assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare F-Gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se etichettati come riciclati o rigenerati;
  • Dal 1° gennaio 2032 sarà vietato  l’uso di F-Gas con GWP pari o superiore a 750 per l’assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers. Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-Gas con GWP pari o superiore a 750 solo se etichettati come riciclati o rigenerati.

Si prevede, con l’attuazione di tale Regolamento, di evitare l’emissione nell’atmosfera di circa 300 milioni di tonnellate di CO2 equivalente entro il 2050.

 

Sarà cura dell’Ufficio Aree di mestiere tenere monitorata la situazione e procedere all’informazione sugli sviluppi e pubblicazione del regolamento.

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Sportello Impiantisti (tel. 035.274.355-200-296; e-mail: fgas@artigianibg.com).

 

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