La Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato una circolare (clicca qui) che definisce i criteri applicativi per la valutazione dei parabrezza parzialmente danneggiati in occasione della revisione dei veicoli e dei controlli su strada.
La nota chiarisce le modalità di applicazione del D.M. 214/2017, che recepisce la Direttiva 2014/45/UE, individuando gli esiti da adottare in relazione alla tipologia e alla gravità del difetto riscontrato.
Quando può essere disposto il fermo o la ripetizione della revisione
L’esito “RIPETERE” o, nei casi più gravi, “SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE” dovrà essere applicato dall’ispettore, sulla base della valutazione del caso specifico, qualora vengano rilevati:
- ostacoli materiali, graffi o scolorimenti nell’area di pulitura dei tergicristalli che compromettano la visibilità anteriore o laterale;
- pellicole non conformi;
- vetri in condizioni ritenute inaccettabili.
Quando il parabrezza può essere considerato regolare
L’esito “REGOLARE” può essere attribuito esclusivamente quando la scheggiatura rispetta contemporaneamente tutti i requisiti previsti dalla circolare, con parametri differenziati in funzione della massa del veicolo:
- Dimensioni contenute
La scheggiatura deve avere dimensioni massime comprese tra 15 e 20 mm per i veicoli fino a 3,5 t e tra 20 e 25 mm per i veicoli oltre 3,5 t, secondo i limiti indicati dalla circolare.
- Posizione marginale
Il danneggiamento deve trovarsi in prossimità dei bordi o dei montanti, entro i limiti di tolleranza millimetrica stabiliti dalla normativa.
- Assenza di interferenze con la visuale
La scheggiatura non deve trovarsi nella zona interessata dal movimento dei tergicristalli che incide sulla visuale del conducente.
- Riparazione certificata
Il parabrezza deve essere stato preventivamente riparato mediante cristallizzazione o polimerizzazione della resina, con relativa certificazione dell’intervento.
Obbligo di sostituzione in caso di mancato rispetto dei requisiti
La circolare precisa che il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni previste non consente di considerare regolare il parabrezza e comporta la necessità di procedere alla sostituzione ai fini del superamento della revisione.
È inoltre previsto che l’utente disponga della certificazione attestante la corretta riparazione, rilasciata da soggetti autorizzati, da esibire a bordo del veicolo e in occasione di eventuali controlli.
La circolare fornisce pertanto un quadro di riferimento puntuale per operatori, centri di revisione e utenti, uniformando i criteri di valutazione dei parabrezza danneggiati.
Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).