A causa dell’imminente attuazione del Regolamento UE 2023/1115 (EUDR) contro la deforestazione e il degrado forestale, le imprese stanno ricevendo richieste circa l’osservanza aziendale degli obblighi introdotti dalla suddetta norma comunitaria.
Richiamando fedelmente una recente circolare di Conlegno – Monitoring Organization EUTR, ufficialmente riconosciuta dalla Commissione europea (https://www.conlegno.eu/eudr-reg-deforestazione) si ritiene opportuno precisare che, salvo proroghe o provvedimenti sospensivi invocati da molti portatori d’interesse, la fase operativa dell’EUDR inizierà il 30 dicembre 2024. Pertanto, ancora nessuna azienda è di fatto conforme ai requisiti EUDR, anche perché non è ancora possibile avanzare dichiarazioni di dovuta diligenza sul preposto Sistema informativo della Commissione europea.
Tale condizione, insieme alla valutazione del rischio di deforestazione, rappresenta uno degli obblighi fondamentali dell’operatore, come ben esplicitato all’articolo 3 del regolamento.
Si evidenzia che, in base alla tabella di marcia della Commissione Europea, il Sistema d’informazione consentirà l’iscrizione e i primi test individuali degli operatori, soltanto a partire dal prossimo novembre. Nel frattempo, si ricorda che il Regolamento (UE) 995/2010 (EUTR) continuerà ad applicarsi, per tre anni, a legno e derivati prodotti prima del 29 giugno 2023 o immessi sul mercato entro il 30 dicembre di quest’anno. In altri termini, fino a tutto il 2027, alcuni prodotti continueranno ad essere regolamentati soltanto dall’EUTR.
Con l’occasione, si ritiene anche opportuno ricordare che i prodotti interamente ottenuti da materiali che hanno concluso il proprio ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti (ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE), quali pallet usati e pannelli costituiti dal 100% da legno riciclato, restano esclusi dall’applicazione sia dell’EUDR sia dell’EUTR, anche se sarà sempre necessario comprovane le particolari caratteristiche produttive.
Per il momento, alle richieste d’informazione sull’EUDR, si consiglia di rispondere come segue:
“in relazione alla vostra richiesta, vi comunichiamo che fino al 30 dicembre – non è possibile per nessuno dichiarare e comprovare la conformità al regolamento EUDR, non ancora attuato. A partire da tale data, sarà nostra cura comprovare la regolarità dei nostri prodotti e fornire ogni necessaria informazione utile per i seguiti di competenza dei nostri clienti. Per il momento, assicuriamo la conformità aziendale ai requisiti del vigente Regolamento UE 995/2010 (EUTR). Inoltre, garantiamo la regolarità dei nostri prodotti a base di legno che dovessero essere estranei al campo d’applicazione dei citati regolamenti (EUTR e EUDR) in quanto ricavati da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e che altrimenti verrebbero smaltiti come rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE)”.
Fonte: Confartigianato Legno-Arredo
Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (Tel. 035.274.292; e-mail: alfredo.perico@artigianibg.com).