RESPONSABILE ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO: NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE

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Per evitare possibili sanzioni o richiami da parte degli enti preposti al controllo  in merito all’assunzione della  Figura di Terzo Responsabile è bene ricordarsi,  tenere presente e aggiornato  quanto previsto  all’ articolo 10 del attuale DGR XI/3502 del 05.08.2020 ( ex articolo 11 del precedente DGR X/3695 del 31.07.2015)

Il Terzo responsabile informa le Autorità competenti:

  1. della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
  2. della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
  3. della decadenza di cui al comma 5, entro i due giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza sia della titolarità dell’impianto.

 

Revoche o dimissioni volontarie dall’incarico da parte del terzo incaricato, anticipate rispetto alla naturale scadenza del contratto, dovranno essere opportunamente motivate nella comunicazione da trasmettere all’Autorità competente. Nei casi di sottoscrizione di contratti di assunzione del ruolo di Terzo responsabile con scadenza annuale è fatto obbligo della comunicazione all’Autorità competente della conclusione del contratto e dell’eventuale successivo rinnovo dell’assunzione da parte del terzo contraente.

Le comunicazioni relative alla nomina e alla revoca del Terzo responsabile devono essere trasmesse all’Autorità competente in via telematica attraverso il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, direttamente o attraverso i CAIT presenti sul territorio. Nel caso ci si avvalga dei CAIT per la trasmissione delle Dichiarazioni di avvenuta manutenzione, il Terzo responsabile è obbligato a rivolgersi al CAIT anche per la trasmissione delle assunzioni, dimissioni o revoche di responsabilità. In tal caso, la documentazione in originale deve essere conservata dal CAIT che provvede alla informatizzazione delle informazioni.

Il Responsabile di impianto è tenuto a:

a) rispettare o far rispettare il periodo di riscaldamento previsto dalla normativa di settore;

b) rispettare o far rispettare i limiti massimi ammessi inerenti alla durata di attivazione dell’impianto e le temperature d’esercizio negli ambienti previsti dalla normativa di settore;

c) rispettare o far rispettare il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi come indicato dall’art. 24 comma 3 bis della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006;

d) trasmettere attraverso l’applicativo Curit all’Autorità competente la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione di cui al successivo punto 15, nei casi ove quest’obbligo è previsto in capo al Responsabile dell’impianto;

e) provvedere all’installazione, alla manutenzione e alla revisione dei sistemi di contabilizzazione del calore e di termoregolazione degli impianti centralizzati di cui è responsabile;

f) porre in essere tutte le azioni di propria competenza al fine di assicurare il rispetto degli adempimenti di cui al presente dispositivo nell’eventualità in cui la responsabilità dell’impianto sia stata delegata ad un terzo.

Il Responsabile dell’impianto che non possiede i necessari requisiti per provvedere alle attività di cui al comma precedente, deve incaricare soggetti ritenuti idonei rispetto al presente dispositivo per la realizzazione di quanto previsto. Il Responsabile dell’impianto che non provvede ad incaricare un idoneo soggetto per la manutenzione dell’impianto termico è soggetto alla sanzione di cui al punto 24 comma 5 lettera l).

 

 

Per informazioni:
Ufficio Aree di Mestiere – Marco Trussardi (tel. 035.274.355; e-mail: marco.trussardi@artigianibg.com).

 

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