A fronte della situazione emergenziale da COVID-19, Regione Lombardia ha pubblicato l’8 gennaio 2021 l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, che sarebbero dovute entrare in vigore l’11 gennaio 2021 nei Comuni della Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese (come stabilito dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020).
Restano invariate le limitazioni dei veicoli diesel Euro 0, 1, 2 e 3 e a benzina Euro 1 nei Comuni di Fascia 1 e 2 (totale 570 Comuni), tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30:
- Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel, Euro 1 diesel ed Euro 2 diesel si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia;
- Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 1 benzina” sono in vigore, a partire dall’11 gennaio 2021, per tutto l’anno e si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni);
- Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 3 diesel” sono estese a tutto l’anno, a partire dal 1° ottobre 2019, e si applicano nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese). A partire dall’11 gennaio 2021 l’applicazione delle limitazioni viene estesa anche in tutti i Comuni di Fascia 2
Le limitazioni alla circolazione si applicano anche a
- Motoveicoli e Ciclomotori a due tempi:
- in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24), su tutto il territorio regionale, permanentemente tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
- nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1(209 Comuni), dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1.
- autobus di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)
- tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica) a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) permanentemente tutto l’anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno), su tutto il territorio regionale per i veicoli: “Euro 0, 1 e 2 diesel”
Le limitazioni non si applicano nelle seguenti strade:
- autostrade;
- strade di interesse regionale R1;
- tratti di collegamento tra autostrade e strade R1, e collegamenti con aree di parcheggio o fermate di mezzi pubblici.
Sono esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico in possesso un riconoscimento;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori dell’amministrazione pubblica; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.
* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas;
** Nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2022, per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km (campo V.5 carta circolazione).
Deroghe: sono altresì derogati dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art.13 della l.r. 24/06, i seguenti veicoli:
- veicoli aderenti al Progetto Move-In;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.
La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.
I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.
Per l’attuazione di controlli del rispetto delle limitazioni attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento automatico i Comuni si conformano a quanto previsto dal Codice della Strada.
Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).
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