STOP ANCHE AI VEICOLI EURO 4 DIESEL CON FAP DAL 1° OTTOBRE 2023
AD ECCEZIONE DEI VEICOLI COMMERCIALI E AUTOBUS

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A seguito delle disposizioni introdotte da Regione Lombardia con la recente delibera n. 1008 del 25 settembre 2023, sono in vigore dal 1° ottobre 2023 le seguenti limitazioni:

 

 

Autoveicoli di categoria M1, M2 e N1, N2, N3, ad esclusione degli autobus M3, dal lunedì al venerdìdalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, appartenenti alle seguenti classi ambientali:

 

  • Euro 0 e 1 benzina e Euro 0, 1, 2, e 3 diesel nei Comuni di Fascia 1Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia;

 

  • Euro 4 diesel anche con FAP nei Comuni di Fascia 1(209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese ad eccezione dei veicoli commerciali e autobus di categorie N1, N2, N3, M2 e M3 che se dotati di FAP possono circolare sino al 30 settembre 2024.

 

 

Motoveicoli e ciclomotori a due tempi

 

  • dal lunedì alla domenica, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 su tutto il territorio regionale;

 

  • dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1/I nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1(209 Comuni).

 

 

Autobus di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

 

  • Le limitazioni alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli Euro 0, 1/I, 2/II diesel si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24.

 

 

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

 

  • veicoli elettrici;
  • veicoli a doppia alimentazione benzina-gas;
  • fino al 30 settembre 2024 veicoli commerciali e autobus categorie N1, N2, N3, M2 e M3 alimentati a gasolio, dotati di FAP. L’esclusione per le autovetture (cat. M1) dotate di FAP è scaduta il 31 marzo 2023;
  • i veicoli di interesse storico o collezionistico in possesso di uno specifico documento di riconoscimento;
  • veicoli classificati come macchine agricole;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati;
  • veicoli forze dell’ordine, di pronto soccorso, scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
  • veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
  • veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
  • autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
  • veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

 

 

Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

 

  • veicoli dotati di dispositivo Move-In;
  • veicoli che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti.

 

 

Il fermo della circolazione non si applica:

 

  • alle autostrade;
  • alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con delibera di Giunta regionale n. 19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti;
  • ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all’interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.

 

 

ATTENZIONE: dal 1° ottobre 2022 è entrato in vigore il divieto di accesso nell’Area B del Comune di Milano anche per i veicoli di classe Euro 5 diesel ed Euro 2 benzina di categoria M1.

Nell’ AREA C del Comune di Milano sono in vigore limitazioni più restrittive (clicca qui per maggiori informazioni).

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: Aree di Mestiere (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).

 

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