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Trasporto internazionale: furgoni oltre 2,5 tonnellate obbligo utilizzo tachigrafo

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Dal 1° luglio 2026 è obbligatorio dotare di tachigrafo intelligente di seconda generazione (Smart Tachograph Version 2 – G2V2) i veicoli commerciali leggeri con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate che effettuano trasporti internazionali nell’Unione Europea o operazioni di cabotaggio, compresi i furgoni che fino ad oggi non erano soggetti a tale obbligo.

 

 

Prima di affrontare il tema del tachigrafo, è opportuno ricordare che tali trasporti possono essere svolti esclusivamente dalle imprese in possesso dell’idoneità professionale che abilita anche all’esercizio dei trasporti internazionali. Inoltre, per operare in ambito internazionale per conto terzi è indispensabile essere titolari della licenza comunitaria, documento che autorizza l’esecuzione dei trasporti di merci tra gli Stati membri dell’Unione Europea.

I veicoli interessati dal nuovo adempimento sono quelli con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, impiegati in trasporti internazionali o operazioni di cabotaggio per conto terzi.

 

 

L’estensione riguarda anche i trasporti internazionali in conto proprio qualora la guida costituisca l’attività principale del conducente.

I nuovi tachigrafi intelligenti di seconda generazione offrono funzionalità molto più evolute rispetto ai modelli precedenti.

 

Oltre alla registrazione dei chilometri percorsi e dei tempi di guida, consentono di memorizzare:

  • la posizione del veicolo all’inizio del viaggio, ogni tre ore di guida e al termine del servizio;
  • i passaggi di frontiera;
  • il luogo e l’orario delle operazioni di carico e scarico.

 

Questi dispositivi consentono inoltre controlli più rapidi ed efficaci da parte degli organi di Polizia Stradale, che possono effettuare verifiche a distanza mediante tecnologia DSRC, ricevendo un set di dati diagnostici del tachigrafo.

Sono inoltre dotati di sistemi di sicurezza informatica di nuova generazione, con crittografia dei dati e dispositivi antimanomissione.

Le imprese che effettuano trasporti internazionali di merci tra i Paesi dell’Unione Europea devono pertanto adeguare i propri veicoli per evitare le sanzioni previste dall’articolo 179 del Codice della Strada, che prevedono una multa da 866 a 3.464 euro, oltre alla sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi.

Si ricorda inoltre che il conducente che alterna periodi di guida in ambito nazionale, esclusi dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, a periodi di guida in ambito internazionale soggetti alla medesima normativa, è tenuto a garantire la continuità delle registrazioni relative ai 56 giorni precedenti un eventuale controllo.

 

Le prime indicazioni operative sono state fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare n. 9674 del 16 aprile 2026, che chiarisce le modalità di applicazione delle nuove disposizioni in attesa di eventuali ulteriori indicazioni della Commissione Europea.

 

Confartigianato Imprese Bergamo invita tutte le imprese interessate a verificare tempestivamente la propria posizione sotto il profilo autorizzativo e tecnico, accertando il possesso dei requisiti professionali, della licenza comunitaria e l’adeguamento dei veicoli ai nuovi obblighi sul tachigrafo, così da evitare pesanti sanzioni e garantire la piena conformità alla normativa europea.

 

 

Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).

 

 

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