Il Tribunale di Bologna sanziona un artigiano del comparto legno – Samuele Broglio di Confartigianato, contesta la posizione del Tribunale: violata una legge comunitaria

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Una recente sentenza del Tribunale di Bologna ha lasciato molto sorpreso Samuele Broglio, responsabile della normativa serramenti di Confartigianato Imprese nonché normatore europeo e italiano. Pubblichiamo anche noi l’intervento del nostro dirigente nazionale, già ripreso anche da autorevoli fonti del settore (come, ad esempio, il portale di GUIDAFINESTRA) riguardo agli oscuranti e ad alcune caratteristiche che questi devono avere.

 

La sentenza viola il Regolamento n. 305/11 (di Samuele Broglio)

La sentenza del Tribunale di Bologna mi lascia esterrefatto. Non solo per la sua palese ingiustizia e per la sua pericolosità per il settore, ma soprattutto per la sua chiara violazione dei disposti del Regolamento Prodotti da Costruzione. Applicando pedissequamente il testo di tale provvedimento legislativo europeo, potrebbe avere ripercussioni negative per il nostro Paese. Infatti, potrebbero addirittura culminare in una procedura di infrazione in caso la cosa non venisse corretta.

 

Caratteristica essenziale

Analizziamo per punti l’accaduto, seppur andando per sommi capi:
-Il Tribunale di Bologna ha sentenziato che scuri che non tengano l’acqua sono inidonei all’uso in quanto la tenuta all’acqua secondo detto Tribunale è “…caratteristica essenziale…” di tale prodotto da costruzione. Sciagurata è la scelta del termine “caratteristica essenziale” in quanto identico al termine utilizzato dal Regolamento 305/11 in riferimento alle caratteristiche derivanti da Mandato e quindi facenti parte della Marcatura CE
– Il Reg. 305/11 statuisce che le caratteristiche essenziali siano unicamente quelle che si riferiscono ai requisiti base di un’opera da costruzione repertoriati nell’Allegato I del Regolamento stesso (Art.2).

 

Le norme armonizzate

Sempre il Reg. 305/11 impone che le norme armonizzate siano redatte nel rispetto dello specifico Mandato (Art.17), all’interno del quale sono repertoriate le caratteristiche essenziali del singolo prodotto correlate una per una al requisito base delle opere da costruzione ad esse pertinente
Ancora il Reg. 305/11 impone la Marcatura CE dei prodotti da costruzione, da redigere nel rispetto delle specifiche norme armonizzate. Ciò in buona sostanza significa redigere una Dichiarazione di Prestazione che dichiari una o più delle caratteristiche essenziali del prodotto derivanti dalla norma armonizzata.

 

Gli Stati membri della UE devono…

Sempre il Reg. 305/11 impone agli Stati membri di:
-rendere conformi i propri metodi e le varie disposizioni nazionali alle norme armonizzate
-non ostacolare la libera circolazione dei prodotti recanti Marcatura CE (quindi quelli per i quali siano dichiarate in DoP le caratteristiche essenziali derivanti da norma armonizzata)
-fare in modo che organismi pubblici e/o organismi privati che agiscano come organismi pubblici non ostacolino la libera circolazione di prodotti in regola con la marcatura CE

 

Gli scuri e la EN 13659

La norma armonizzata EN 13659:2008 (l’ultima versione della EN 13659 armonizzata in quanto la versione 2015 non è mai stata accettata dalla Commissione) prevede come unica caratteristica essenziale degli oscuranti la resistenza al carico del vento
Nota. Devo a malincuore contraddire quanto scritto nell’articolo, le caratteristiche di “resistenza termica aggiuntiva” e “valore g tot” non sono ad oggi armonizzate e quindi non sono essenziali in quanto facenti parte della versione 2015 della EN 13659, mai pubblicata in GUUE. Sino a quando la EN 13659:2015 non verrà pubblicata in GUUE (chissà quando dati i noti problemi di armonizzazione creati dal cortocircuito tra le istituzioni europee) resterà in vigore la vecchia :2008 che, seppur definita come “ritirata” da UNI è ancora considerata l’unica avente valore legale dalla Commissione.

 

Il Tribunale ha infranto la legge comunitaria

Bene, in base a quanto sopra il Tribunale di Bologna ha appena commesso infrazione alla legislazione comunitaria in quanto:
-È un Ente dello Stato italiano e quindi è sottoposto ai disposti del Regolamento n.305/2011;
– Ha disposto un richiamo del prodotto da costruzione dichiarando risolto un contratto per non soddisfacimento delle caratteristiche essenziali del prodotto: ha quindi ostacolato la libera circolazione di detto prodotto;
– Pur non avendone l’autorità ha decretato caratteristica essenziale una caratteristica non facente parte di quelle armonizzate per il prodotto in questione (solo la Commissione per mezzo dei Mandati può definire le caratteristiche essenziali) ed in base a ciò ne ha disposto il ritiro;
– A fronte di quanto sopra ha ostacolato la libera immissione sul mercato di un prodotto presumibilmente in regola con la Marcatura CE.

 

E che cosa ha fatto il CTU?

Onestamente, da assiduo frequentatore dei procedimenti legali, non posso fare colpa alla Giudice per la sentenza emessa. Ella si sarà sicuramente basata sulle risultanze di una Consulenza Tecnica di Ufficio redatta da un CTU. l quale evidentemente non era a conoscenza dei disposti di cui a Regolamento Prodotti da Costruzione. Ciò però non cambia il succo del problema, dato che il Regolamento parla chiaro e sempre di infrazione trattasi.

 

Ricorso contro l’iniquità della sentenza

Mi auguro sentitamente che la parte danneggiata, ossia il serramentista, voglia ricorrere in secondo grado data la evidente iniquità della sentenza.
Per quel che può servire mi candido sin d’ora, se egli vorrà ricorrere al mio aiuto, a seguire la parte tecnica del suo ricorso. Il fine è di cercare di rettificare una sentenza marcatamente errata.

 

 

Per informazioni:

Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (Tel. 035.274.292; e-mail: alfredo.perico@artigianibg.com).

 

 

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