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A seguito della recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 28041/2025, è stato chiarito che l’importatore non è sanzionabile per errori sull’indicazione “Made in…” imputabili al fornitore estero, qualora abbia agito con la dovuta diligenza richiedendo formalmente l’etichettatura corretta.

 

 

La pronuncia sottolinea l’importanza della compliance doganale, delle procedure interne di verifica dell’origine non preferenziale delle merci e della due diligence doganale preventiva, con effetti sui contratti di fornitura internazionale e sulla gestione delle supply chain. La corretta documentazione e la chiarezza nei rapporti con i fornitori esteri rappresentano elementi essenziali di tutela per l’impresa, in un contesto in cui il Made in Italy resta un fattore qualificante del mercato.

 

 

💼 A supporto di tali esigenze, il nostro Ufficio Internazionalizzazione è a disposizione delle imprese con un servizio di consulenza doganale in azienda, svolto da un esperto e docente in materia, per affiancarle nell’adeguamento alle normative sull’origine delle merci e nella strutturazione di efficaci procedure di compliance doganale.

 

 

📞 Per maggiori informazioni potete contattare l’Ufficio Internazionalizzazione:
telefono 035 274.323, e-mail internazionalizzazione@artigianibg.com.

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