Il 7 gennaio 2025 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 (c.d. Nuovo CPR – Construction Products Regulation), che avvia il percorso di graduale sostituzione del precedente Regolamento (UE) n. 305/2011.
Il nuovo quadro normativo risponde all’esigenza di rafforzare sostenibilità, trasparenza e digitalizzazione nel settore dei prodotti da costruzione.
Principali novità introdotte dal Nuovo CPR
Tra gli elementi di maggiore rilievo si segnalano:
- Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC)
È previsto il superamento della tradizionale Dichiarazione di Prestazione (DoP) a favore della nuova Dichiarazione di Prestazione e Conformità (DoPC).
A partire dall’8 gennaio 2026 la DoPC dovrà essere obbligatoriamente redatta in formato elettronico non modificabile.
Il documento non si limiterà più a descrivere le prestazioni del prodotto, ma dovrà attestare anche la conformità ai requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza, con un conseguente ampliamento degli obblighi documentali e di verifica a carico dei produttori.
- Introduzione degli indicatori LCA (Life Cycle Assessment)
La DoPC dovrà includere gli indicatori ambientali LCA, con l’obbligo di dichiarare gli impatti del prodotto lungo l’intero ciclo di vita – dalle emissioni al consumo delle risorse.
L’applicazione sarà progressiva a partire dal 2026 e interesserà anche gli imballaggi.
- Passaporto Digitale del Prodotto (DPP)
Viene introdotto il Digital Product Passport, che integrerà la DoPC e assegnerà a ogni tipologia di prodotto un codice identificativo univoco.
Attraverso il DPP saranno disponibili, in formato digitale e per almeno dieci anni dall’ultima immissione sul mercato, tutte le informazioni tecniche e di sicurezza del prodotto, comprese le DoPC.
- Modifica del sistema AVCP 3
È prevista una revisione del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP 3), applicato in particolare ai serramenti esterni, con un maggiore coinvolgimento dei laboratori nelle procedure aziendali.
Validità delle attuali Dichiarazioni di Prestazione
È importante ricordare che le DoP attualmente in uso restano valide fino alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, delle nuove norme armonizzate relative alle singole categorie di prodotto.
Fino a tale momento, le regole oggi in vigore per la Marcatura CE rimangono pienamente applicabili e le imprese non sono tenute a modificare le procedure già in essere.
Si ricorda inoltre che le attuali procedure di certificazione non prevedono esclusivamente l’esecuzione delle prove di laboratorio, ma includono anche:
- l’istituzione di un adeguato Piano di Controllo della Produzione in Fabbrica (FPC);
- la consegna al cliente della documentazione prescritta, ovvero Dichiarazione di Prestazione e Label CE.
Regime sanzionatorio
Qualora un’impresa non abbia attuato le prescrizioni previste dalla normativa vigente, omettendo le procedure obbligatorie o la corretta redazione e consegna della documentazione, la legislazione nazionale (D.Lgs. 106/2017) prevede le seguenti sanzioni:
- da 4.000 a 24.000 euro per prodotti non collegati a strutture (es. travature) o a requisiti antincendio (es. porte su vie di fuga);
- da 10.000 a 50.000 euro, oltre all’arresto fino a sei mesi, per prodotti collegati a strutture o a funzioni antincendio (es. porte su vie di fuga).
Indicazioni operative per il settore serramenti
In attesa della revisione e armonizzazione delle norme:
- EN 14351-1 (serramenti esterni),
- EN 13659 (oscuranti),
- EN 13561 (tende e zanzariere),
revisione che si prevede possa concludersi nel periodo 2028–2029, le imprese del settore serramenti possono operare nel rispetto della normativa vigente facendo riferimento alla checklist (CLICCA QUI PER SCARICARLA).
Nel corso del 2026 Confartigianato Bergamo organizzerà un webinar informativo di approfondimento sul tema.
Per informazioni:
Aree di Mestiere (tel. 035.274.311; e-mail: paola.caccia@artigianibg.com).