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Imprese boschive: modalità di iscrizione e tenuta dell’albo regionale lombardo

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Regione Lombardia ha definito le modalità di iscrizione e di tenuta dell’Albo regionale delle imprese boschive, uno strumento di particolare interesse per le aziende che operano nel settore forestale e ambientale, nella selvicoltura, nelle utilizzazioni boschive e nelle attività collegate alla prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi. L’iscrizione è volontaria, ma rappresenta un importante elemento di qualificazione professionale e operativa per le imprese del settore.

 

Perché l’Albo è importante

L’Albo nasce con l’obiettivo di favorire la gestione forestale sostenibile, promuovere la crescita professionale delle imprese boschive, incentivare l’applicazione delle norme di sicurezza nei cantieri forestali e valorizzare il ruolo degli operatori del comparto. In alcuni casi, inoltre, l’iscrizione può costituire un requisito richiesto per accedere a contributi pubblici destinati, ad esempio, alla meccanizzazione o all’esecuzione di attività selvicolturali.

 

I vantaggi per le imprese iscritte

Essere iscritti all’Albo consente alle imprese di accedere a una serie di opportunità concrete. Tra queste vi sono la possibilità di ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico, partecipare a gare di vendita di lotti boschivi in piedi, operare entro soglie più ampie per determinati interventi forestali, registrarsi al sistema informativo taglio bosco (SITaB) per presentare autonomamente istanze di taglio e beneficiare dell’esonero dall’iscrizione al Registro Imprese Legno del MASAF.

 

Chi può iscriversi

Possono presentare domanda le imprese con sede legale in Lombardia che svolgono attività di gestione forestale riconducibili alla categoria ATECO 02, risultano iscritte al Registro delle imprese e sono in regola con gli obblighi contributivi. Il documento prevede inoltre che l’impresa non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che, nei termini previsti, non abbia riportato specifiche condanne o sanzioni in materia ambientale, forestale, paesaggistica, del lavoro e della sicurezza.

 

Centrale il requisito della formazione

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la qualificazione professionale. Il titolare, oppure almeno un addetto assunto a tempo pieno e indeterminato e impiegato direttamente nei cantieri forestali, deve essere in possesso dell’attestato di competenza di “Operatore forestale specializzato” oppure di un titolo equivalente riconosciuto. È inoltre richiesto almeno un addetto formato ogni cinque operatori impegnati in bosco nelle attività selvicolturali.

 

Come presentare la domanda

La richiesta di prima iscrizione può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno tramite PEC alla struttura competente di Regione Lombardia, utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall’amministrazione regionale. Alla domanda deve essere apposta la marca da bollo prevista dalla normativa vigente e il modulo deve essere firmato digitalmente oppure con firma autografa, allegando in questo secondo caso un documento di identità.

 

Le sessioni di istruttoria

Le domande vengono istruite in tre periodi dell’anno: nei mesi di gennaio e febbraio per le richieste presentate tra settembre e dicembre dell’anno precedente, nei mesi di maggio e giugno per quelle arrivate tra gennaio e aprile, e nei mesi di settembre e ottobre per le domande trasmesse tra maggio e agosto. In caso di documentazione incompleta, Regione Lombardia può richiedere integrazioni, che devono essere inviate entro 15 giorni.

 

Conferma annuale obbligatoria

Per mantenere l’iscrizione, le imprese devono confermare ogni anno, dal 1° al 31 gennaio, il possesso dei requisiti attraverso l’applicativo SITaB2 disponibile sul portale SisCo. In questa fase devono essere comunicati anche i dati relativi ai quantitativi di legno o di prodotti derivati immessi per la prima volta sul mercato nell’anno solare precedente. La mancata conferma comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo.

 

Obbligo di aggiornare i dati

Le imprese già iscritte sono tenute a comunicare entro 30 giorni, sempre via PEC, eventuali variazioni che riguardino i requisiti di iscrizione, il nominativo dell’addetto in possesso dell’attestato richiesto, i dati societari, il rappresentante legale, la partita IVA, l’indirizzo PEC o l’eventuale cessazione dell’attività.

 

Sospensione e cancellazione

Il venir meno di alcuni requisiti, così come la mancata conferma annuale, può determinare la sospensione dall’Albo. Se l’impresa non regolarizza la propria posizione entro i termini previsti, si procede alla cancellazione. La cancellazione può avvenire anche per cessazione dell’attività, su richiesta dell’impresa stessa oppure per perdita dei requisiti essenziali previsti dalla disciplina regionale.

 

Le imprese con sede fuori Lombardia

Il documento disciplina anche il caso delle imprese con sede legale fuori regione. Se già iscritte agli Albi regionali previsti dalla normativa nazionale, oppure appartenenti a Stati dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti formativi richiesti, possono operare in Lombardia senza una nuova iscrizione all’Albo regionale. Per svolgere però le attività selvicolturali riservate alle imprese iscritte, devono chiedere tramite PEC l’inserimento nell’anagrafica del SITaB.

 

Un adempimento da conoscere bene

Per le imprese boschive lombarde, conoscere con precisione requisiti, procedure e scadenze legate all’Albo regionale è fondamentale non solo per operare correttamente, ma anche per cogliere le opportunità connesse all’iscrizione. Un tema, quindi, di grande interesse per taglialegna, boscaioli e operatori del settore forestale, chiamati oggi a coniugare professionalità, aggiornamento e rispetto delle regole.

 

Scarica l’informativa completa con le modalità di iscrizione: CLICCA QUI

 

Per scaricare il modulo di iscrizione CLICCA QUI

 

 

Per maggiori informazioni: Ufficio Aree di Mestiere – Carmelo Davì

📞tel. 035.274.340 – 349.338.76.95

📧carmelo.davi@artigianibg.com

 

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