ACCISE GASOLIO: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RIMBORSO DEL I TRIMESTRE 2020

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L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito web il software e le istruzioni per la presentazione delle domande di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2020, ovvero dal 1° gennaio al 31 marzo 2020.

 

 

Le tempistiche:

Le domande dovevano essere presentate dal 1°aprile al 30 aprile 2020, tuttavia, nel caso in cui non fosse stato possibile a causa della situazione di emergenza, gli esercenti potranno presentare la richiesta di rimborso entro il 30 giugno 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 62, comma 6, del D.L. n. 18/2020.

 

 

Chi può presentare la domanda?

Possono presentare domanda di rimborso le imprese per i consumi dei veicoli aventi peso complessivo pari o superiore a 7,5 tonnellate equipaggiati con motore Euro 3 o superiori.

Le imprese che hanno diritto al rimborso possono fruire dell’agevolazione usando il modello F24 con il codice tributo 6740.  Per la domanda sono considerati solo gli acquisti provati attraverso fattura.

 

 

Quanto è l’importo riconosciuto?

Con la nota n. 96399/RU del 23 marzo 2020 del Direttore centrale, l’Agenzia delle Dogane precisa che l’importo riconosciuto per il primo trimestre corrisponde a 214,18 euro per mille litri.

 

 

Come presentare la dichiarazione?

Le dichiarazioni devono essere inviate all’Agenzia delle Dogane esclusivamente per via telematica, usando il software che si scarica nel sito della stessa Agenzia.

 

La nota ricorda anche che il credito maturato nel IV trimestre 2019 deve essere usato in compensazione entro il 31 dicembre 2021, mentre la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022. Si allega la nota direttoriale n. 96399/RU.

 

 

Attenzione:

Confartigianato Trasporti ricorda inoltre che, come comunicato nella news del 7 gennaio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’art. 8 “Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale” del D.L. n. 124/2019, cosiddetto Decreto fiscale, è stato introdotto un limite quantitativo fissato in ogni litro di gasolio consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

 

Sulla base di questa modifica normativa cambia anche la modalità di indicazione dei “km percorsi”, infatti, nella relativa colonna vanno ora indicati i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel trimestre solare di riferimento, ovvero la differenza tra il valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla fine del trimestre immediatamente precedente.

 

È necessario prestare quindi la massima cura nell’ inserimento delle informazioni, in particolare nella compilazione della colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1.

 

 

CLICCA QUI per accedere al sito dell’Agenzia delle Dogane dove trovare il modello di dichiarazione ed il software per la presentazione della domanda.

 

 

Per ulteriori informazioni: Aree di mestiere – Danilo Bianchi (tel. 035.274.295; e-mail danilo.bianchi@artigianibg.com).

 

 

 

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