AUTORIPARATORI E NORMATIVA F-GAS

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Il 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo numero 163, riguardante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sul regolamento F-Gas.

  • Le imprese che svolgono attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore avvalendosi di personale non in possesso dell’attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 a 100.000 euro.
  • Le persone fisiche che svolgono le attività di recupero degli F-Gas dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore senza attestato o senza essere in possesso del certificato (comunemente detto Patentino F-Gas) nel caso svolgano interventi su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigo senza, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
  • Le persone fisiche certificate che non inseriscono nella banca data F-Gas le informazioni relative agli interventi di controllo, recupero, installazione, riparazione, manutenzione, assistenza e smantellamento entro 30 giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 15.000 euro.

 

Il nuovo decreto F-Gas, entrato in vigore lo scorso 24/1/2019 (DPR 146/2018), sul settore dell’autoriparazione ha sostanzialmente confermato quanto già in vigore: conservano immutata efficacia gli attestati delle persone già ottenuti in passato e le relative registrazioni delle imprese al portale F-Gas ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008. Conseguentemente, coloro che hanno già proceduto alla regolarizzazione sia come persona sia come impresa nei confronti del registro nazionale F-Gas come “Attività di Recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore (articolo 8 del D.P.R. n. 43/2012) svolte ai sensi del Regolamento (CE) n. 307/2008” devono ritenersi già in regola.

 

Discorso diverso per coloro che hanno proceduto all’iscrizione al Registro F-Gas ma non hanno ad oggi ottenuto l’attestato: sono ora a rischio cancellazione!

 

Il nuovo DPR prevede tra l’altro l’introduzione della Banca Dati F-Gas, una piattaforma nella quale dovranno essere registrate le vendite di F-Gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse. In ogni caso tale Banca Dati non vede coinvolte le imprese di autoriparazione.

Pertanto è assolutamente importante che le aziende verifichino la propria posizione in materia di F-Gas, in particolare i seguenti punti:

  • verificare l’iscrizione al Registro Telematico Nazionale (in assenza di documentazione controllare tramite l’Ente presso il quale è stato fatto il corso);
  • verificare la presenza in azienda di almeno un addetto in possesso dell’attestato. Verifica assolutamente necessaria in quanto nel tempo l’addetto potrebbe aver cambiato posto, essere andato in pensione, ecc.

 

ATTENZIONE:

Il Decreto F-Gas, DPR 146/2018, amplia il campo di applicazione agli interventi di installazione, controllo delle perdite, riparazione, manutenzione o assistenza, recupero e smantellamento degli impianti su celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigo contenenti F-Gas a effetto serra: in questo caso le aziende che esercitano questo tipo di interventi devono:

  • integrare l’attività dichiarata al Registro Telematico F-Gas
  • fare ottenere, a chi effettua questo tipo di interventi, il certificato F-Gas (comunemente detto patentino F-Gas)
  • iscrivere l’azienda alla nuova Banca Dati F-Gas
  • provvedere alla denuncia telematica alla Banca Dati F-Gas, entro 30 giorni dall’effettuazione dell’intervento, delle attività sopracitate.

 

 

Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).

 

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