Pubblichiamo il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato il 1° marzo che proroga e introduce ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da coronavirus.
Segnaliamo in particolare le misure applicabili in regione Lombardia e nella provincia di Bergamo che interessano le imprese.
Misure applicabili nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona
Per tali regioni e province si stabilisce quanto segue:
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
- la sospensione, sino all’8 marzo 2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza;
- lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub, a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- l’apertura delle attività commerciali diverse da quelle di ristorazione, bar e pub, condizionata all’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
- l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro
Misure applicabili nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona
Per tali province si stabilisce la chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari.
Misure applicabili nella regione Lombardia e nella provincia di Piacenza
In tali territori si applica altresì la misura della sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei “livelli essenziali di assistenza”), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Misure applicabili sull’intero territorio nazionale
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale si stabilisce:
- la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti;
Inoltre, il testo prescrive, per l’intero territorio nazionale, ulteriori misure di informazione e prevenzione:
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli esercizi commerciali;
- le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
- chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni della “zona rossa”, deve comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o ai servizi di sanità pubblica competenti, che procedono di conseguenza, secondo il protocollo previsto in modo dettagliato dallo stesso dpcm odierno.
Con l’entrata in vigore di questo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, infine, cessa la vigenza di tutti quelli precedenti.
Infine, il Governo sta elaborando ulteriori misure, di prossima approvazione, per il sostegno economico ai cittadini, alle famiglie e alle imprese, connesse all’emergenza sanitaria per la diffusione del COVID-19, e più globalmente per la crescita economica del Paese.
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