Cosa fare per lavorare all’estero: il Regno Unito

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L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ha comportato l’introduzione di moltissime novità normative nella gestione delle relazioni commerciali con quello che negli anni è sempre stato un mercato importantissimo per le imprese italiane.

Oltre che un Paese di destinazione per l’export di prodotti, la Gran Bretagna ha da sempre costituito un grande mercato per i servizi resi dalle imprese italiane nei settori dell’edilizia, dell’impiantistica e della vendita ed installazione macchinari.

 

Proprio in questi settori le novità richiedono una grandissima attenzione, in quanto il distacco di lavoratori in un territorio che ora non fa più parte dell’Unione Europea comporta obblighi specifici e più stringenti rispetto a quanto la normativa prevedeva in precedenza.

 

LE NOVITÀ

Il primo tra i nuovi requisiti che un lavoratore distaccato si trova a dover rispettare è quello della richiesta in via anticipata di un Visto: l’uscita dall’Unione ha portato il Regno Unito a restringere notevolmente le possibilità di accesso al proprio mercato, imponendo per i lavoratori comunitari l’obbligo di richiedere un visto prima di entrare nel Paese.

Per i lavoratori che si occupano delle attività di installazione, smontaggio o riparazione su macchinari, equipaggiamenti, software o hardware a fronte di un contratto in essere tra un’impresa fornitrice o produttrice con sede in UE e un’impresa britannica, per entrare nel Regno Unito è sufficiente il solo visto Standard Visitors, da richiedere almeno 3 mesi prima dell’ingresso nel Paese. Questa tipologia di attività deve durare non oltre 6 mesi ed essere giustificata correttamente al momento dell’ingresso nel Paese.

Sono quindi esclusi da questa opportunità sia i lavoratori dell’edilizia, che le imprese che hanno come committente un privato, che devono richiedere un Business Visa, con una procedura più lunga e complessa.

 

Le imprese straniere che intendono importare temporaneamente in territorio britannico la propria strumentazione di lavoro dovranno richiedere il Carnet ATA presso la Camera di Commercio.

 

 

 

LE CONFERME

A livello INPS e INAIL è confermata la validità dell’utilizzo dei modelli A1 e PDDA1 per un periodo transitorio fissato in 15 anni a partire dal 1° febbraio 2021. I lavoratori inviati in Gran Bretagna continueranno quindi ad essere sottoposti alla copertura dei sistemi previdenziali nazionali anche nel corso di periodi lavorativi svolti all’estero, nel limite previsto dei 24 mesi complessivi.

 

Non è in ogni caso prevista una notifica attraverso alcun portale.

 

VERSAMENTO IVA

Per quanto riguarda l’identificazione IVA, la normativa britannica prevede che essa vada versata nel luogo in cui avviene la fornitura:

  • Se il servizio è relativo a terreni o beni immobili, il luogo della fornitura è sempre il Paese in cui sono situati;
  • Se invece il servizio è relativo a beni mobili (anche macchinari), l’applicazione dell’IVA sulle attività lavorative di installazione, manutenzione, riparazione o modifica dipende dalla tipologia di cliente: se si tratta di un cliente business, il luogo della fornitura è il Paese in cui ha sede il committente, se invece è un privato è la località in cui viene fisicamente effettuato il lavoro.

L’identificazione IVA in Gran Bretagna può essere effettuata direttamente dall’impresa italiana e non richiede l’obbligo di individuare un rappresentante fiscale.

 

Il supporto di un professionista locale resta comunque la migliore modalità di affrontare il distacco in un mercato estero, soprattutto a fronte di numerosissimi cambiamenti come avvenuto negli ultimi anni nel Regno Unito.

 

 

SITUAZIONE SANITARIA

Consulta il sito Viaggiare sicuri per verificare la situazione sanitaria del Regno Unito.

 

Per ulteriori informazioni: ufficio Internazionalizzazione (tel. 035.274.284/220/323/285/345 – e-mail: internazionalizzazione@artigianibg.com).

 

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