COVID-19: LE REGOLE PER IL NATALE. COPRIFUOCO E STOP ALLA MOBILITÀ TRA COMUNI IL 25, 26 DICEMBRE E 1° GENNAIO

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Come è noto in questi giorni sono state stabilite le regole per il Natale, relative in particolare alle possibilità di spostamenti nelle giornate di festa.

A disciplinare la questione, sono intervenuti due provvedimenti: il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” e il DPCM 3 dicembre 2020.

 

Ecco in sintesi quanto stabilito.

 

 

DIVIETO DI SPOSTAMENTI DURANTE LE FESTE

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome (anche se di fascia gialla).

Sarà consentito andare nelle seconde case solo all’interno della stessa regione se in zona gialla (tranne che nelle giornate del 25-26 dicembre e 1° gennaio).

 

Nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Tra i casi di necessità rientra l’assistenza a persone non autosufficienti. Il provvedimento raccomanda inoltre di festeggiare solo con i conviventi.

 

È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

 

Questi divieti si applicano a tutte le fasce di rischio (gialla, arancio e rossa) in cui è diviso il nostro Paese.

 

Precisiamo che nel periodo precedente, cioè dal 4 al 20 dicembre, chi vive nelle regioni in zona gialla potrà continuare a muoversi liberamente potendo recarsi anche nelle seconde case in altre regioni, mentre chi vive in fascia arancione (come è attualmente la nostra Regione) continuerà a non poter uscire dal proprio Comune.

 

 

REGIONI

L’11 dicembre sono attese novità sul passaggio delle regioni da una zona di rischio a un’altra con regime più o meno restrittivo. Si presume che anche Regione Lombardia possa passare alla fascia gialla.

 

 

COPRIFUOCO

È stabilito per tutte le giornate, compreso il Natale e la Vigilia, il coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo. Per la giornata di Capodanno, il coprifuoco è stabilito dalle ore 22 del 31 dicembre 2020 alle ore 7 del 1° gennaio 2021.

Durante questi orari sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Inoltre, viene fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

 

 

CHIUSURA STRADE

Può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

 

RISTORANTI, BAR, PASTICCERIE, GELATERIE

Nelle zone gialle le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

I ristoranti, quindi, nelle zone gialle potranno restare aperti per pranzo anche nelle giornate delle festività.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico ma resta sempre consentita la consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto), nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Nelle zone arancioni (come è attualmente la Lombardia) sono consentiti solo asporto (fino alle 22) e consegne a domicilio.

 

Resta consentito il servizio al tavolo oltre le 18 negli alberghi e strutture ricettive per i clienti alloggiati, tranne che dalle 18,00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, quando sarà consentito il solo servizio in camera.

 

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, e restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

 

SERVIZI ALLA PERSONA

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite (nelle zone gialle e arancio) nel rispetto dei protocolli e delle linee guida.

 

Ricordiamo che in zona arancione, gli spostamenti sono consentiti, oltre che nel proprio Comune di residenza, SOLO nei COMUNI CONTIGUI (confinanti) e SOLTANTO in questi casi (che dovranno essere autocertificati):

1) dove non ci sia nel proprio territorio di residenza un punto vendita che possa soddisfare le proprie esigenze

2) quando ci sia una maggiore offerta anche in termini di migliore convenienza economica

3) quando la distanza sia minima, addirittura minore di quella infra comunaleri

 

Per i dettagli: https://confartigianatobergamo.it/acconciatori-spostamenti-intercomunali/

 

 

NEGOZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00. I centri commerciali e i grandi magazzini resteranno aperti anche nelle giornate festive e prefestive, ma in queste giornate continueranno ad essere chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi vengano dilazionati e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti dei protocolli e delle linee guida (si vedano gli allegati al DPCM)

 

 

FESTE

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

È fortemente raccomandato, di non ricevere nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

 

 

SCUOLA

Le scuole secondarie di secondo grado resteranno chiuse fino al 7 gennaio e successivamente dovranno garantire l’attività didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca.

Resta possibile l’attività in presenza per l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle zone arancioni le scuole continueranno a rimanere aperte fino alla terza media compresa, nelle zone rosse fino alla prima media.

 

 

TRASPORTI PUBBLICI

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale (con esclusione del trasporto scolastico dedicato) è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

 

 

GIARDINI PUBBLICI E ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO

L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici continua ad essere possibile nel rispetto del divieto di assembramento, così come continua ad essere consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

 

 

IMPIANTI SCIISTICI

Gli impianti e le piste da sci resteranno chiusi dal 4 dicembre al 6 gennaio per evitare file e assembramenti in coda e nelle funivie.

 

 

PALESTRE, PISCINE, PARCHI TEMATICI.

Continuano a restare sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento

 

 

SALE GIOCHI, CINEMA, TEATRI, DISCOTECHE, MOSTRE

Continuano a restare sospesi: le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente; gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso; mostre e musei.

 

 

CONVEGNI

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

 

VIAGGI ALL’ESTERO E CROCIERE

Le persone che fanno ingresso in Italia da paesi esteri in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, oppure che vi hanno soggiornato o transitato in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio sono soggette a isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora se, tale ingresso avviene per motivi diversi dai seguenti: a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio.

A decorrere dal 21 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021 sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana, aventi come luoghi di partenza, di scalo ovvero di destinazione finale porti italiani.

 

 

OBBLIGO DI MASCHERINA E DISTANZIAMENTO

Viene confermato l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

 

 

Per scaricare il Decreto-Legge 2 dicembre 2020, n. 158 CLICCA QUI

 

 

Per scaricare il DPCM 3 dicembre 2020 CLICCA QUI

 

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