Approvato il decreto Aiuti-quater con misure contro il caro energia e modifiche al superbonus

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Lo scorso 10 novembre è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il testo del c.d. DL Aiuti-quater che contiene, in particolare, misure per contrastare il caro energia e modifiche alla normativa del superbonus e in materia di appalti, con uno stanziamento di circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall’extragettito fiscale.

 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del decreto, segnaliamo le principali disposizioni di interesse e l’analisi di Confartigianato.

 

 

Modifiche alla disciplina sul superbonus (Art. 7)

 

La norma modifica nuovamente la disciplina con un intervento d’urgenza che sta producendo disorientamento negli operatori economici. In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto-legge sulla base delle bozze del provvedimento entrato in Consiglio dei ministri, il nuovo quadro della normativa sulle agevolazioni in oggetto dovrebbe essere il seguente.

 

Superbonus ed interventi condominiali

A decorrere dal 1° gennaio 2023, la detrazione delle spese per gli interventi ammessi al superbonus eseguiti su condomini e sugli edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà di più persone fisiche, scende dal 110% al 90%.

Continua ad applicarsi la detrazione del 110% per le spese sostenute nel 2023 ad una duplice condizione: entro la data di entrata in vigore del decreto (presumibilmente 17/18 novembre 2022) i condomìni dovranno aver deliberato l’approvazione dell’esecuzione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 deve essere effettuata la comunicazione asseverata per il Superbonus (Cilas).

 

Superbonus ed interventi su unità immobiliari unifamiliari

Come richiesto da Confartigianato, si allunga, invece, la finestra temporale in cui le villette e le singole unità immobiliari possono godere del Superbonus 110% se ci sono stati lavori per almeno il 30% dell’intervento. Prorogato infatti al 31 marzo 2023 il termine del 31 dicembre 2022 per completare i lavori per chi ha concluso il 30% dei lavori stessi entro il 30 settembre scorso. Si segnala però che il decreto-legge, pur spostando il termine per completare i lavori al 31 marzo 2023, lascia invariato il termine al 30 settembre di quest’anno per l’effettuazione del 30% dei lavori.

 

Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari è riconosciuta la superdetrazione del 90% per le spese sostenute nel 2023, purché tali immobili siano adibiti ad abitazione principale e a condizione che il contribuente non superi una certa soglia di reddito calcolato prendendo in considerazione una sorta di coefficiente familiare.

 

Infine, nessuna soluzione viene offerta per risolvere il problema dei “crediti incagliati” denunciato da tempo da Confartigianato. Su tali questioni la Confederazione avanzerà sin da subito le proprie proposte al Governo e al Parlamento.

 

 

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022 (Art. 1)

 

Viene accolta la nostra richiesta, avanzata in fase di conversione del DL Aiuti-ter, di riconoscere i crediti d’imposta per l’acquisto, da parte delle imprese, di energia elettrica e gas naturale anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre.

 

 

Disposizioni in materia di accisa e IVA su alcuni carburanti (Art. 2)

 

Sono prorogate fino al 31 dicembre 2022:

– la riduzione delle aliquote di accisa su prodotti energetici utilizzati come carburanti (benzina, gasolio e GPL);

l’esenzione dall’accisa sul gas naturale per autotrazione;

– la riduzione dell’aliquota IVA (fissata al 5%) per le forniture di gas naturale impiegato in autotrazione.

 

 

Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette (Art. 3)

 

Per contrastare gli effetti dell’incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia potranno richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (data da verificare nel testo definitivo).

 

Le imprese dovranno fare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del ministero dello Sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza, il fornitore ha l’obbligo di rispondere ai richiedenti.

Attenzione: il decreto stabilisce sì l’obbligo di risposta, ma è discrezione del fornitore concedere o meno la rateizzazione e stabilire le modalità della stessa. Le esperienze degli ultimi anni dimostrano che i fornitori concedono al massimo rateizzazioni in 2 – 3 rate e, se c’è in corso un piano di rateizzazione su una bolletta, non ne viene concesso un altro fino a che il precedente non è esaurito e per non più di 3 piani di rateizzazione in 12 mesi. Inoltre, se un’impresa non rispetta il piano, in genere non viene più concesso.

 

Aumentano, inoltre, da 600 euro a 3mila euro i fringe benefit esentasse per i lavoratori dipendenti. La norma prevede cioè che per il 2022 non concorra a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, fino a 3mila euro (invece dei 600 euro) per ciascun lavoratore.

 

 

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento (Art. 6)

 

Per i soggetti passivi IVA che hanno l’obbligo della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è previsto per il 2023 un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta per l’adeguamento dei registratori telematici, per un massimo di 50 euro per ognuno e in ogni caso nel limite di spesa di 80 milioni di euro per il 2023.

Le modalità attuative saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

 

Viene, inoltre, previsto a partire dal 1° gennaio 2023 un aumento del tetto massimo al trasferimento di denaro contante da 1000 a 5000 euro.

 

 

Norme in materia di procedure di affidamento dei lavori (Art. 10)

 

Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni – ma che comunque hanno proceduto entro il 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori – possono essere assegnati contributi finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari. Tali contributi sono concessi a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo.

 

Si attendono, oltre alla pubblicazione del decreto, anche le modalità attuative delle misure proposte.

 

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