Istituito dal 2022 il Registro nazionale degli operatori EUTR (RIL Registro Imprese Legno) con Decreto Interministeriale del Mipaaf, di concerto con il Mef, per contrastare il commercio del legno illegale.
Attraverso l’integrazione con gli Albi regionali delle imprese forestali, l’iscrizione diretta degli operatori non iscritti agli Albi regionali e l’acquisizione annuale della banca dati dell’Agenzia delle Dogane per il legname di provenienza extra UE, il Registro sarà in grado di dare all’Autorità Competente ministeriale, responsabile dell’applicazione dell’EUTR in Italia, un quadro completo degli interlocutori da supportare e stimolare alla corretta applicazione del Regolamento.
L’iscrizione rappresenta un adempimento obbligatorio per tutte le imprese che immettono sul mercato legno e prodotti da esso derivati.
Il Registro è gestito tramite il portale SIAN e costituisce uno degli strumenti previsti dal Regolamento EUTR per garantire la tracciabilità e la legalità del legname commercializzato: https://www.sian.it/
L’iscrizione al RIL ha validità annuale e deve essere rinnovata ogni anno.
Attenzione: l’iscrizione deve essere effettuata prima di immettere sul mercato legno o prodotti derivati nel nuovo anno.
CHI È TENUTO AD ISCRIVERSI AL REGISTRO
Sono tenute ad iscriversi al registro le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel regolamento (UE) n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.
L’iscrizione ed i connessi adempimenti possono essere svolti, su delega formale dell’avente obbligo all’iscrizione, da professionisti o organismi di supporto alle attività imprenditoriali.
Il registro si compone di due sezioni distinte. La prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d’origine nazionale. Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.
CHI NON È TENUTO AD ISCRIVERSI AL REGISTRO
Sono esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all’art. 10, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sono tenute ad iscriversi al registro degli operatori di cui al presente decreto.
UN OBBLIGO ANNUALE
Si ricorda che l’iscrizione al Registro non è una tantum, ma un adempimento ricorrente che prevede ogni anno:
- rinnovo dell’iscrizione
- aggiornamento dei dati aziendali
- dichiarazione dei quantitativi di legno o prodotti derivati ai sensi del Reg (UE) 995/2010 immessi sul mercato UE
Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).