Legno e prodotti del legno originari dalla Bielorussia e dalla Federazione Russa: comunicazione del Ministero Politiche Agricole Alimentari forestali

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Si inoltra di seguito la nota del MIPAAF, Ufficio DIFOR III, che illustra il contenuto del verbale dell’8° incontro “Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World’s Forests, inclusi EUTR/FLEGT”, in merito alle decisioni prese per legno e prodotti del legno originari dalla Bielorussia e dalla Federazione russa.

 

Si fa seguito a quanto già comunicato in occasione della riunione della Consulta del 11 marzo u.s. in merito all’oggetto, per comunicare che lo scorso 16 marzo si è tenuta l’8^ riunione della “Multi-Stakeholder Platform on Protecting and Restoring the World’s Forests, inclusi EUTR/FLEGT” con un focus  sull’implementazione dei Regolamenti EUTR e FLEGT per concordare una linea generale da adottare in relazione al legname e ai prodotti del legno originari della Bielorussia e della Federazione russa, attraverso la pubblicazione di un breve testo a verbale da pubblicare  anche sui siti web nazionali delle Autorità competenti (CA) degli Stati membri dell’UE. Questo per garantire l’interpretazione e l’attuazione uniformi dei regolamenti dell’UE nei tempi attuali.

 

Il resoconto della riunione, scaricabile al link https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/meetings/consult?lang=en&meetingId=38954&fromExpertGroups=true, è allegato alla presente e sarà a breve reso disponibile nella Sezione EUTR del sito istituzionale Mipaaf all’indirizzo: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17202.

 

In particolare, nel resoconto in esame, le Autorità competenti dell’EUTR e la Commissione hanno concordato le seguenti conclusioni, in considerazione dell’attuale situazione in Ucraina (UN General Assembly demands Russian Federation withdraw all military forces from the territory of Ukraine – European External Action Service (europa.eu) ed dell’impatto di tale situazione sull’importazione di legname e prodotti derivati dal legno dalla Federazione russa e dalla Bielorussia:

 

Importazione di legname e prodotti derivati dal legno dalla Federazione Russa

L’8 marzo 2022 la Federazione russa ha emanato un divieto di esportazione di determinate merci al di fuori del territorio della Federazione russa verso un elenco di paesi, compresi gli Stati membri dell’UE (Government Decree of the Russian Federation dated March 9, 2022. N313). Il divieto riguarda quattro codici SA, 4401 21, 4401 22, 4403 e 4408 e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2022 compreso. Di conseguenza, i prodotti importati dalla Russia coperti da tale divieto saranno considerati illegali se immessi sul mercato dell’UE.

 

Importazione di legname e prodotti derivati da legname soggetti a sanzioni

Il 2 marzo 2022 il Consiglio ha adottato sanzioni per il legname e i prodotti derivati dal legno provenienti dalla Bielorussia. Le importazioni che rientrano nell’ambito di applicazione del punto 13 «Articolo 1 sexdecies» del regolamento (UE) n. 2022/355 del Consiglio non possono essere immesse sul mercato e sono pertanto illegali de iure.

 

Ai sensi dell’ultima disposizione dell’«articolo 1 sexdecies», tale divieto non si applica ai contratti conclusi prima del 2 marzo 2022, purché siano eseguiti prima del 4 Giugno 2022. In tali situazioni, un operatore può ancora essere autorizzato a importare a condizione che il rischio di illegalità è trascurabile.

 

Va evidenziata che sussiste una discrepanza tra l’ambito di applicazione delle sanzioni per prodotto (allegato 10 del regolamento del Consiglio) e definizione del prodotto dell’EUTR. Più specificamente, l’allegato 10 del regolamento del Consiglio fa riferimento al codice NC 44 (Legno e lavori di legno; carbone di legna), mentre l’EUTR da un lato non comprende tutti i sottocodici di cui al codice NC 44 (ad esempio, l’EUTR non comprende il carbone) e comprende invece altri codici NC quali Mobili in legno (94) e Pasta e carta (47 e 48). In attesa di un possibile futuro riallineamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni con l’EUTR, i prodotti che rientrano nell’EUTR, ma non rientrano nell’ambito di applicazione del codice NC 44, sono esclusi dal regime sanzionatorio.

 

Infine, c’è un terzo elemento da considerare sia per la Federazione Russa che per la Bielorussia (per la Bielorussia quando esecuzione di contratti firmati prima dell’entrata in vigore del divieto di importazione):

  • È necessario esercitare la dovuta diligenza al fine di garantire che l’acquisto di legno e iI relativo pagamento non rende i fondi direttamente o indirettamente disponibili a uno dei entità o individui sanzionati.
  • Quando una società è posseduta o controllata da un individuo quotato (oligarca), nessuna transazione dovrebbe essere effettuata con la società in quanto ciò sarebbe considerato come rendere i fondi indirettamente disponibili a questa persona elencata.

 

Dovrebbe essere effettuata una valutazione del fatto che un’entità sia posseduta o controllata da una persona elencata da parte degli operatori dell’UE con l’eventuale assistenza delle autorità nazionali incaricate dell’attuazione delle sanzioni negli Stati membri (in Italia tale autorità è rappresentata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria” (CSF) coordinato e presieduto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).

 

Importazione di legname e prodotti derivati dal legno dalla Federazione russa o dalla Bielorussia non coperta dal divieto di esportazione né dalle sanzioni dell’UE

Per tutte le situazioni non contemplate dall’attuale divieto o sanzione all’esportazione di legname, gli operatori devono effettuare una valutazione completa del rischio di illegalità del legname raccolto [articolo 6, paragrafo 1, lettera b), eutr] e, a meno che il rischio individuato non sia trascurabile, attenuare efficacemente il rischio non trascurabile di acquisizione di legname raccolto illegalmente [articolo 6, paragrafo 1, lettera c), eutr]. Nelle attuali circostanze sembrerebbe estremamente arduo per gli operatori che si approvvigionano di legname/prodotti derivati dal legno dalla Federazione russa o dalla Bielorussia effettuare una valutazione completa del rischio di illegalità o attenuare il rischio non trascurabile, anche in considerazione delle previsioni dell’art.4 par.3 dell’EUTR (sistema di dovuta diligenza usato dagli operatori che dovrebbe essere aggiornato di conseguenza tenendo conto in particolare anche dei criteri di valutazione del rischio di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), dell’EUTR, ovvero prevalenza dei conflitti armati e dell’esistenza di sanzioni pertinenti (Se del caso, gli operatori possono attingere al documento di orientamento eutr “Considerazione della prevalenza dei conflitti armati e delle sanzioni nei sistemi di dovuta diligenza” https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Guidance%20conflict%20timber_EG%20Agreed.pdf).

La possibilità di attuare misure di attenuazione del rischio come audit sul campo è difficilmente praticabile a causa delle restrizioni di viaggio esistenti. Inoltre, i sistemi di verifica di terza parte (uno degli strumenti più essenziali per mitigare il rischio di importazione di legname raccolto illegalmente dalla Federazione Russa e dalla Bielorussia) hanno attualmente sospeso la loro attività in entrambi i paesi. Infine, va inoltre sottolineato che è difficile per le autorità competenti degli Stati membri fare affidamento sulla disposizione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’EUTR, per quanto riguarda la possibilità di cooperare con le autorità amministrative della Federazione russa e della Bielorussia per garantire il rispetto dell’EUTR.

 

Nel caso di possibili sviluppi futuri riguardanti l’eventuale ampliamento del campo di applicazione delle sanzioni attualmente applicate alla Bielorussia o l’emanazione di sanzioni sul legname e sui prodotti derivati dal legno provenienti dalla Federazione russa, che renderebbero illegali tali prodotti, le conclusioni indicate nel resoconto allegato per tale tipologia di importazione continuerebbero a restare valide.

 

(Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali)

 

Per informazioni:

Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (Tel. 035.274.292; e-mail: alfredo.perico@artigianibg.com).

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