Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza: ecco tutte le novità

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È entrato ufficialmente in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sostituisce quello precedente del 2011. Il nuovo testo, atteso da tempo, rappresenta ora il punto di riferimento unico per la formazione obbligatoria in ambito sicurezza e introduce cambiamenti significativi per imprese, datori di lavoro e lavoratori.

 

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE

Di seguito una sintesi dei cambiamenti più rilevanti:

 

🆕 Formazione obbligatoria per tutti i datori di lavoro

La principale novità riguarda l’introduzione di un obbligo formativo anche per i datori di lavoro che non ricoprono il ruolo di RSPP. È previsto un corso base di 16 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri.

 

 

 

 

Il datore di lavoro che vorrà proseguire per ottenere i requisiti per svolgere il ruolo di RSPP nella propria impresa, dovrà completare un percorso articolato come segue:

 

Un modulo comune di 8 ore a cui si aggiungono i Moduli tecnici-integrativi seguenti:

 

  • Modulo tecnico Agricoltura: 16 ore
  • Modulo tecnico Costruzioni: 16 ore
  • Modulo tecnico Pesca: 12 ore
  • Modulo tecnico Chimico-Petrolchimico: 16 ore

 

 

 

🆕 Formazione per nuove attrezzature

Viene stabilita l’individuazione di nuove attrezzature con indicazioni chiare per la formazione teorico/pratica (es. carroponte)

 

🆕 Formazione per ambienti confinati

Il nuovo Accordo introduce un obbligo specifico di formazione teorico-pratica per chi opera in ambienti confinati, ambito in precedenza poco regolamentato.

  

🆕 Aggiornamento per i preposti

È ora previsto che i preposti aggiornino la propria formazione ogni due anni, rafforzando il ruolo di vigilanza e coordinamento della sicurezza in azienda.

  

🆕 Verifica finale dell’apprendimento

Tutti i corsi di formazione sulla sicurezza devono ora concludersi con una verifica dell’apprendimento, al fine di accertare l’effettiva acquisizione delle competenze.

 

🆕 Verifica dell’efficacia della formazione

Non basta più frequentare i corsi: il datore di lavoro deve anche verificare nel tempo che la formazione sia stata efficace, cioè che le competenze vengano applicate correttamente nel contesto lavorativo.

 

🆕 Nuove modalità di svolgimento

Il nuovo testo chiarisce le modalità ammesse per la formazione: in presenza, in videoconferenza sincrona e tramite e-learning, a seconda del tipo di corso.

 

🆕 Nuove regole per i lavoratori neoassunti

Cambia anche la gestione della formazione per i nuovi ingressi in azienda: non sarà più possibile completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione. La formazione dovrà essere svolta prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

 

 

Disposizioni transitorie: i tempi per mettersi in regola

Per agevolare l’adeguamento alle nuove regole, il legislatore ha previsto alcuni termini transitori entro cui completare i percorsi formativi richiesti:

 

I datori di lavoro che non svolgono il ruolo di RSPP dovranno completare la nuova formazione obbligatoria entro 2 anni.

 

La formazione relativa agli ambienti confinati e alle nuove attrezzature introdotte dovrà essere completata entro 1 anno.

 

I preposti che hanno eseguito la formazione da oltre 2 anni dovranno effettuare l’aggiornamento obbligatorio entro 1 anno.

 

Questi termini rappresentano scadenze precise per essere in regola con la normativa e garantire la sicurezza in azienda.

 

 

 

I corsi di Confartigianato Bergamo

Confartigianato Imprese Bergamo ha già adeguato e avviato i propri corsi alle novità introdotte dal nuovo Accordo. L’offerta formativa è continuamente aggiornata per garantire supporto immediato alle imprese.

 

🔎 Consulta il calendario dei corsi e iscriviti direttamente alla pagina:
👉 https://formazione.confartigianatobergamo.it/formazione?q%5Bcategory_id_eq%5D=108

 

📞 Per informazioni sui corsi e sul calendario: Ufficio Formazione – Responsabile Gabriella Fasulo (tel. 035.274.325 – e-mail: formazione@artigianibg.com).

  

📞 Per informazioni sugli adempimenti per sicurezza del lavoro: Ufficio Ambiente – Responsabile Simone Burini (tel. 035.274.266/342/260 – e-mail: ambiente@artigianibg.com)

 

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