Il Ministro della Salute, con ordinanza dello scorso 28 aprile, ha fornito ai cittadini ulteriori indicazioni in merito ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, che parrebbero escludere dall’obbligo di indossarli i clienti di alcune attività, tra le quali saloni di acconciatura e centri estetici, ancorché ne sia raccomandato l’utilizzo in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Tuttavia, con la precedente ordinanza del 1° aprile 2022, lo stesso Ministro aveva adottato le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», rispetto alle quali non vengono indicate modifiche, che stabilivano tra l’altro, per le attività sopra citate:
“L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 senza valvola a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi specifici propri della mansione)”.
Questa sovrapposizione rende difficile la formulazione di indicazioni precise e suggerisce di optare per una interpretazione di cautela e buon senso. Si attende, nel breve tempo, un adeguamento delle “Linee guida” in vigore con le recenti disposizioni per le attività economiche già citate.
Di conseguenza, in attesa di elementi che permettano di chiarire definitivamente lo scenario, e nell’ottica della massima tutela di operatori e clienti, per le imprese dei settori acconciatura ed estetica, l’obbligo d’uso della mascherina va quindi, secondo Confartigianato, mantenuto/fortemente raccomandato, come anche l’applicazione delle disposizioni delle “Linee guida” dello scorso 1° aprile.
Luoghi di lavoro
I protocolli anti-contagio Governo – Parti sociali sono ancora in vigore. Ricordiamo che i datori di lavoro sono comunque tenuti ai sensi delle vigenti norme in materia di salute e sicurezza (in particolare, D.Lgs. n. 81/2008 e art. 2087 c.c.) ad applicare nei luoghi di lavoro il principio della massima precauzione nella valutazione dei rischi e nella applicazione delle misure di prevenzione e protezione alla tutela dell’integrità fisica dei lavoratori.
L’obbligo d’uso della mascherina va quindi, a nostro parere, mantenuto/fortemente raccomandato negli ambienti di lavoro, sia per ragioni concrete di tutela dal contagio dei lavoratori sia per le ragioni di tutela del datore di lavoro da responsabilità civili e penali in caso di contagio dei lavoratori in azienda. Vi è inoltre anche il rischio di una eventuale azione di rivalsa da parte dell’Inail.
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Per informazioni:
Aree di Mestiere (tel. 035.274.311; e-mail: paola.caccia@artigianibg.com).