Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 995/2010, noto anche come “EUTR” (European Timber Regulation), il quale stabilisce gli obblighi per i soggetti che immettono per la prima volta (“commercializzano”) legno e prodotti da esso derivati sul mercato dell’Unione europea.
Esso mira a contrastare il commercio del legno di provenienza illegale ed è pensato soprattutto per i soggetti che importano legname da Paesi esterni all’Unione Europea (UE) a maggior rischio di illegalità.
Rientrano nel campo di applicazione dell’EUTR il legno e i prodotti da esso derivati elencati nell’allegato del Regolamento (UE) 995/2010 ad eccezione del legno ed i prodotti da esso derivati che hanno completato il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.
I soggetti ai quali il Regolamento impone il rispetto di determinate disposizioni normative sono di due tipologie:
- Operatore: persona fisica o giuridica che immette per la prima volta (ossia commercializza) sul mercato dell’UE (ad esempio in Italia) legno e prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale (e quindi non destinati all’autoconsumo) a titolo oneroso o gratuito;
- Commerciante: persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato UE. Soggetto che ha come unico obbligo, ai fini EUTR, quello di mantenere traccia dei passaggi commerciali relativi ai propri fornitori/clienti.
Si applica la definizione di “operatore”:
- in caso di legname raccolto in uno Stato membro UE (Italia compresa), l’operatore si identifica con il primo soggetto che ne effettua la “commercializzazione” avendolo prelevato in prima persona (in boschi, pioppeti, alberature di varia natura, siepi, frutteti, ecc.) o avendolo acquisito da terzi che, pur avendo effettuato il taglio e/o l’allestimento del legname, non ne sono entrati in possesso;
- In caso di legname raccolto al di fuori dell’UE, l’operatore è colui che importa e sdogana ai fini della libera circolazione all’interno dell’UE il legno o i prodotti da esso derivati inclusi nell’allegato al Regolamento EUTR.
Uno dei principali adempimenti dell’operatore consiste nell’esercitare un sistema di “dovuta diligenza” prima di immettere il legno nel mercato dell’UE.
Deve cioè adottare tutte quelle misure e procedure che riducano al minimo il rischio di immissione sul mercato UE di legname illegale o prodotti da esso derivati.
Per tale ragione l’operatore è obbligato a tenere un registro di dovuta diligenza contenente in prima fase le informazioni concernenti gli approvvigionamenti legnosi, in seconda fase le procedure di valutazione del rischio ed in terza fase le eventuali misure di attenuazione del rischio, nel caso in cui il rischio rilevato non sia trascurabile.
Poiché il regolamento EUTR vieta l’introduzione sul mercato UE di legno e prodotti da esso derivati di origine illegale, la dovuta diligenza deve essere effettuata PRIMA dell’approvvigionamento dei prodotti e quindi precedentemente alla prima immissione sul mercato UE.
Oltre al sistema di “due diligence”, l’operatore è tenuto ad iscriversi al registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
Il portale dedicato è raggiungibile all’indirizzo mipaaf.sian.it ed offre molteplici servizi: come presentare un’istanza, trasmettere una dichiarazione di produzione, consultare i dati della propria azienda, ecc.
Il sistema di dovuta diligenza deve comprendere i seguenti elementi:
- misure e procedure che consentano l’accesso alle informazioni concernenti l’approvvigionamento dell’operatore per quanto riguarda il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato;
- procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale;
- procedure di attenuazione del rischio che comprendono una serie di misure e procedure adeguate e proporzionate per minimizzare efficacemente tale rischio e che possono esigere la trasmissione di informazioni o documenti supplementari e/o la verifica da parte di terzi.
Sia all’Operatore che al Commerciante è richiesto di registrare i dati raccolti per soddisfare i loro obblighi di conformità al Regolamento 995/2010.
L’Operatore deve conservare le informazioni per cinque anni e fornirle, su richiesta, a scopo di controllo, alle Autorità Competenti. Lo stesso vale anche per il Commerciante.
E’ sempre possibile scegliere di attivare in proprio un Sistema di Dovuta Diligenza o di avvalersi del sistema di DD sviluppato dalle MOs (Monitoring Organizations), rammentando sempre che, a prescindere dal Sistema di Dovuta Diligenza adottato, la responsabilità di garantire che non venga introdotto legno di provenienza illegale nella catena di approvvigionamento resta dell’ ”operatore”.
Il Sistema di Dovuta Diligenza adottato va mantenuto e valutato regolarmente da parte dell’operatore. Qualunque sia il Sistema adottato questo deve:
- essere facilmente accessibile;
- rendere disponibili le informazioni necessarie alla valutazione del rischio;
- chiarire velocemente all’Operatore le decisioni da prendere;
- rendere visibili le decisioni prese;
- fornire un’oggettiva giustificazione alle decisioni prese;
- fornire un’evidenza aggiornata di quando sono state prese le decisioni e da chi;
- fornire un collegamento ai documenti usati a sostegno delle decisioni;
- fornire un supporto che permetta all’Operatore di essere in grado di ripetere il processo di valutazione del rischio.
Il Commerciante è la persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato dei Paesi membri dell’Unione Europea.
In qualità di Commerciante, la responsabilità primaria è quella della tracciabilità della merce, ovvero:
- il Commerciante deve essere in grado di identificare l’Operatore o il Commerciante che gli ha fornito il legno e prodotti da esso derivati;
- il Commerciante deve essere in grado di identificare i soggetti a cui egli ha fornito il legno e prodotti da esso derivati, ossia i suoi clienti, che rivestono anch’essi il ruolo di Commerciante;
- il Commerciante deve conservare le suddette informazioni per almeno cinque anni e renderle disponibili, su richiesta, all’Autorità Competente.
Documenti quali accordi, contratti e ordini di acquisto devono sempre riportare il nome e l’indirizzo del fornitore. Tale procedura è definita come tracciabilità a monte.
Analogamente, i documenti di trasporto e le fatture di vendita devono individuare il Commerciante al quale è stato venduto il legno e prodotti da esso derivati.
Tale procedura è definita come tracciabilità a valle.
Scarica le Istruzioni Sistema di Dovuta Diligenza
Scarica il Modello di Sistema di Dovuta Diligenza
Scarica il fac-simile di comunicazione che un operatore può inviare ai propri clienti
È disponibile la registrazione del Webinar organizzato da Confartigianato Imprese e Consorzio ConLegno dal titolo: “Timber Regulation Europea EUTR e certificazioni forestali”: CLICCA QUI
Per informazioni:
Aree di Mestiere – Carmelo Davì (tel. 035.274.340; e-mail: carmelo.davi@artigianibg.com).