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  • IL NUOVO DPCM 3 NOVEMBRE 2020 PER IL...

È stato approvato dal governo il nuovo DPCM 3 novembre 2020 ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid 19.

Le disposizioni del decreto si applicano dalla data del 6 novembre, in sostituzione di quelle del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.

 

Il testo stabilisce misure urgenti di contenimento del contagio valide per l’intero territorio nazionale, misure specifiche valide per le aree del territorio caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto  (scenario di tipo 3, cosiddette zone arancioni) e infine misure per il contenimento del contagio nelle aree del territorio caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4, cosiddette zone rosse).

 

Le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 3 o di tipo 4 sono individuate con Ordinanza del Ministro della Salute adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici.

 

Nella serata del 4 novembre un’Ordinanza del Ministero della Salute ha stabilito ufficialmente la collocazione della Regione Lombardia in zona rossa

 

Per scaricare l’Ordinanza del Ministero della Salute CLICCA QUI

 

 

Pertanto, sino all’eventuale nuovo monitoraggio e in ogni caso per i prossimi 15 giorni, cioè fino al 20 novembre, in Lombardia sarà necessario rispettare le seguenti restrizioni:

  • Vietato ogni spostamento, anche all’interno dei Comuni, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Alleghiamo alla fine del testo il modello di autocertificazione editabile. Il modulo dovrà essere utilizzato per ogni spostamento (ad esempio per recarsi al lavoro o acquistare alimenti) e dovrà essere esibito in caso di controllo. È consentito il rientro a domicilio, residenza o presso la propria abitazione e gli spostamenti necessari ad assicurare la didattica in presenza (per le classi per cui è consentita). Il mancato rispetto delle misure indicate, è generalmente punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
  • chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
  • sospese le attività dei servizi di ristorazione(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
  • sospese le attività inerenti servizi alla persona (codice ateco 96) fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell’allegato 24 del DCPM.
  • didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita;
  • tutti i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
  • sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP;
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.

 

 

Inoltre, si applicano le misure previste a livello nazionale dagli altri articoli del decreto, che si applicano dalla data del 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, e cioè

 

  • vietato circolare tra le 22 e le 5 del mattino (c.d. coprifuoco) con necessità di giustificare i propri spostamenti; anche in questo caso sarà possibile utilizzare il modello di autocertificazione editabile in allegato che in ogni caso è a disposizione di tutte le pattuglie delle forze di polizia. I controlli saranno a campione. Resta fortemente raccomandato evitare spostamenti con mezzi pubblici o privati durante la giornata.
  • Sono chiusi musei e mostre, parchi tematici di divertimento, sagre e fiere, teatri, cinema, palestre e attività di sala giochi, sale scommesse, bingo, anche nei “corner scommesse e giochi” di bar e tabaccherie.
  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, a eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.
  • Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
  • Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico, assoggettati a specifici protocolli
  • Negli uffici pubblici si lavora in presenza solo per attività indifferibili; in tutti gli altri casi ricorso a smart working.
  • Sospese tutte le prove selettive scritte che si svolgono in presenza, concorsi pubblici e privati, abilitazioni professionali, con alcune eccezioni come i concorsi per abilitazione di medici, operatori sanitari, e protezione civile.
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
  • Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. È, invece, sempre vietato il consumo di cibi e bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei luoghi pubblici quali parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
  • È sempre fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, ed è vietato qualunque assembramento.
  • Tutta la popolazione deve adottare tutte le misure di prevenzione igienico-sanitaria previste dalla norma (utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, distanziamento fisico e disinfezione costante e accurata delle mani) come previsto dall’allegato 19 al DPCM 3 novembre 2020.
  • La norma prevede specifiche previsioni per le persone che fanno l’ingresso in Italia dall’estero o che si recano all’estero dall’Italia.

 

Per le ATTIVITÀ PROFESSIONALI si raccomanda che sia attuato ove possibile l’utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

 

 

ATTIVITÀ dei SERVIZI di RISTORAZIONE

 

In Lombardia fino al 20 Novembre sono sospese tutte le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

 

Sono consentite:

  • la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati
  • le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;

 

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

 

La misurazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

 

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, ivi compresi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

 

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI al DETTAGLIO

 

In Lombardia fino al 20 Novembre sono sospese tutte le attività commerciali al dettaglio (non quelle all’ingrosso), fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del DPCM  (ed elencate sotto).

 

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati (salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari).

 

 

Sono consentite le attività commerciali al dettaglio sotto elencate, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi delle medie e grandi strutture commerciali (nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole).

 

  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari).
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati.
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici.
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione.
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4).
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari.
  • Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio.
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio.
  • Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati.
  • Commercio al dettaglio di biancheria personale.
  • Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
  • Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori.
  • Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica).
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti.
  • Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia.
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini.
  • Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali.
  • Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati.
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono.
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

 

Restano pertanto aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

 

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono, in ogni caso, solo a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Tali attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, e applicando le misure di sicurezza prescritte.

È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

 

 

SERVIZI alla PERSONA

 

In Lombardia fino al 20 Novembre sono consentite solo le seguenti attività inerenti ai servizi alla persona indicate nell’allegato 24 del DCPM

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse;
  • Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rigoroso rispetto dei protocolli o le linee guida applicabili adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi

Sono sospese tutte le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate sopra (ivi compresi i saloni di estetica).

 

  

ATTIVITÀ ECONOMICHE e PRODUTTIVE

 

Tutte le attività economiche e produttive sono consentite, a eccezione di quelle sopra indicate.

Le attività economiche e produttive che sono consentite potranno svolgersi esclusivamente nel rispetto dei contenuti delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome dell’8 ottobre 2020 (Allegato 9, DPCM 3 novembre 2020), che riguardano le attività che seguono.

Ad esempio

  • Ristorazione
  • Attività ricettive,
  • Servizi alla persona (acconciatori)
  • Commercio al dettaglio
  • Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati)
  • Uffici aperti al pubblico
  • Manutenzione del verde
  • Noleggio veicoli e altre attrezzature
  • Formazione professionale

 

Le linee guida citate sono scaricabili dal seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf

 

Per le altre attività per le quali non sono state pubblicate linee guida regionali trovano applicazione i protocolli di sicurezza o le linee guida adottati a livello nazionale (INAIL, ISS, Protocolli condivisi).

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo alle attività consentite Ufficio Aree di Mestiere (tel 035.274.355 – 311 – 292 – 340 – e-mail: areedimestiere@artigianibg.com).

 

 

FORMAZIONE

 

Sono efficaci le disposizioni del DPCM che, all’art.1, richiama i corsi di formazione consentiti in presenza. Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché la formazione professionale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nel rispetto  del “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”, dell’INAIL.

Per gli altri corsi di formazione, in base alle ordinanze regionali, fino al 3 dicembre, gli enti accreditati possono erogare le lezioni teoriche in modalità e-learning, secondo le indicazioni contenute nei decreti n.4160 del 3 aprile 2020 e n. 9462 del 3 agosto 2020, mentre sono sospese le attività di laboratorio e pratiche e gli esami.

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento sui corsi Ufficio Formazione (tel 035.274.325 – e-mail: formazione@artigianibg.com).

 

 

 

 

NORME di SICUREZZA e PROTOCOLLI APPLICABILI

 

Ricordiamo che in regione Lombardia è obbligatorio (salvo casi specifici) indossare la mascherina, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività, da parte del personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali. Le mascherine autoprodotte o di comunità non possono essere usate dai lavoratori nei luoghi di lavoro, ove devono essere usate mascherine chirurgiche o KN95/FFP2.

Inoltre, ricordiamo che deve essere rilevata, prima dell’accesso al luogo di lavoro, la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo preposto.

È fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

È fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

In tutti gli ambienti di lavoro vengono confermate le misure di prevenzione contenute e sottoscritte negli scorsi mesi di marzo e aprile nei singoli “Protocolli per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro” (attività produttive/cantieri/trasporti e logistica).

In considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e del carattere diffusivo dell’epidemia e soprattutto per contribuire costantemente al contenimento dei casi, aumenta ulteriormente e si conferma essenziale il pieno rispetto dei Protocolli e dell’attuazione delle misure di prevenzione durante il lavoro (interventi di sanificazione, controllo degli accessi, mantenimento distanze interpersonali, uso DPI, precauzioni igieniche personali, informazione, gestione di persone sintomatiche e stesura di procedure chiare e di facile applicazione).

 

 

Ecco di seguito le indicazioni:

 

Per TUTTE le IMPRESE

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro (Allegato 12 al DPCM 3 novembre 2020).

 

Per le IMPRESE EDILI

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID 19 nei cantieri edili            (Allegato 13 al DPCM 3 novembre 2020).

 

Per le IMPRESE di TRASPORTO MERCI e LOGISTICA

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei settori del trasporto e logistica (Allegato 14 al DPCM 3 novembre 2020).

 

Per le IMPRESE di TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA e NON DI LINEA

Linee Guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del             COVID 19 in materia di trasporto pubblico (Allegato 15 al DPCM 3 novembre 2020).

 

Per le IMPRESE di TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO

Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato (Allegato 16 al DPCM 3 novembre 2020).

 

Per le IMPRESE (non sospese) di Ristorazione, Attività ricettive, Servizi alla persona (acconciatori), Commercio al dettaglio, Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati), Uffici aperti al pubblico, Manutenzione del verde, Noleggio veicoli e altre attrezzature, Formazione professionale, si applicano Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative adottate dalla Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome dell’8 ottobre 2020 (Allegato 9 al DPCM 3 novembre 2020).

 

 

Per avere informazioni immediate e agevoli e conoscere le norme comportamentali da avere nei luoghi di lavoro consulta i seguenti link:

 

Mini-video in pillole che spiegano in modo rapido ma completo i contenuti del ProtocolloCLICCA QUI

Infografiche per il datore di lavoro: CLICCA QUI

Infografiche per i lavoratoriCLICCA QUI

 

 

 

Se la tua è una ditta individuale senza dipendenti  devi esporre due cartelli: uno all’ingresso e uno nella zona carico e scarico.

CLICCA QUI per scaricare i 2 cartelli da esporre.

 

Se hai dipendenti, soci o collaboratori  abbiamo preparato per te 5 cartelli, da esporre all’ingresso, nella zona carico e scarico, negli spogliatoi, sugli eventuali distributori automatici, sull’eventuale timbratrice.

CLICCA QUI per scaricare i 5 cartelli da esporre.

 

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo ai protocolli l’Ufficio Ambiente e Sicurezza rimane a completa disposizione (tel 035.274.266/342/260 – e-mail: ambiente@artigianibg.com).

 

 

DECRETO RISTORI BIS

 

Queste misure avranno sicuramente ripercussioni negative sul tessuto produttivo. Per questo Confartigianato ha sollecitato la veloce emanazione di un nuovo decreto-legge con specifici indennizzi agli operatori economici colpiti da queste nuove misure.

Il provvedimento si è aggiunto al cosiddetto “Decreto Ristori” (D.L. 137/2020 del 28 ottobre 2020) e ha preso il nome di “Decreto Ristori bis”.

Per saperne di più:  https://confartigianatobergamo.it/decreto-legge-ristori-bis/

 

 

Per leggere le risposte del Governo alle domande più frequenti, relative alle specifiche disposizioni previste dal Dpcm 3 novembre 2020 VAI QUI: https://confartigianatobergamo.it/faq-misure-governo/

 

 

Per qualsiasi necessità i nostri UFFICI DI SEDE e di DELEGAZIONE sono come sempre a vostra disposizione ai soliti numeri di telefono https://confartigianatobergamo.it/contatti/

 

 

 

Per scaricare l’autocertificazione editabile CLICCA QUI

 

 

Per scaricare il DPCM 3 novembre 2020 CLICCA QUI

 

 

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