Segnaliamo gli aggiornamenti più rilevanti relativi alle misure Impresa 4.0 e Transizione 5.0, introdotti dalla Legge di Bilancio 2025.
Impresa 4.0
L’intervento su Transizione 4.0 è stato pesantissimo e di fatto ne sancisce la fine nei primi mesi del 2025.
Viene introdotto un limite di spesa a 2,2 miliardi di euro per le spese in beni strumentali materiali, rendendo quindi il credito di imposta disponibile fino al 31 dicembre 2025, con consegna dei beni entro il 30 giugno 2026.
Questo limite di spesa non si applica però agli ordini accettati dal fornitore entro l’approvazione della Legge e per cui sia già stato versato un acconto del 20%.
Considerando che le risorse per la misura si stanno esaurendo, le domande inviate dalle imprese nel 2025 al Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy – saranno poi trasmesse all’Agenzia delle entrate in ordine cronologico e gestite fino all’esaurimento dei fondi, dopodiché non si potrà più accedere al credito.
Transizione 5.0
L’intervento su questa misura è finalizzato ad una sorta di sblocco, visti i pessimi risultati del 2024; le principali novità riguardano la ridefinizione degli scaglioni del credito d’imposta e la semplificazione per sostituzioni di beni analoghi:
- Gli scaglioni di investimento, che inizialmente erano tre, diventano due: infatti, lo scaglione con tetto a 2,5 milioni di investimento e quello da 2,5 a 10 milioni vengono accorpati in uno solo. I nuovi scaglioni quindi sono:
- Investimenti fino a 10 milioni di euro: aliquota unica 35%, di conseguenza anche le aliquote maggiorate per il risparmio energetico subiscono variazioni;
- Investimenti da 10 milioni fino a 50 milioni di euro: aliquota 5%.
Vengono introdotte le seguenti importanti semplificazioni:
- In caso di sostituzione di un macchinario obsoleto viene introdotto un automatismo per l’accesso all’incentivo senza necessità di calcolo del risparmio energetico; si può cioè evitare di dover calcolare il risparmio energetico, se si accetta l’aliquota al 35% prevista per gli investimenti fino a 10 milioni di euro.
- Qualora gli investimenti effettuati riguardino una sostituzione di beni analoghi interamente ammortizzati da almeno 24 mesi con altri di analoga caratteristica tecnologica e che dimostrino in modo verificabile di essere stati costruiti/assemblati in conformità a norme e/o prassi che hanno comportato una miglioramento energetico, viene riconosciuto a queste fattispecie un efficientamento energetico di processo (definibile come “documentale”) del 5%
- In altri termini le certificazioni energetiche sono comunque sempre necessarie, solo nei casi sopra esposti il calcolo è semplificato se si accetta il valore minimo di efficientamento in grado di garantire un credito d’imposta del 35%
- Inoltre, i progetti realizzati tramite una ESCo (Energy Service Company) con contratto EPC (Energy Performance Contract) sono considerati automaticamente ammissibili se il contratto prevede una riduzione dei consumi non inferiore al 3% per la struttura produttiva o al 5% per i processi.
Nel contesto di Transizione 5.0, cambiano anche le maggiorazioni per il fotovoltaico, considerando che sono incentivabili gli impianti con pannelli prodotti in Europa:
- Pannelli con efficienza al 21,5 %: maggiorazione del 30 % della percentuale di riconoscimento del credito d’imposta (=130%)
- Pannelli con efficienza dal 23,5 %: maggiorazione del 40 % della percentuale di riconoscimento del credito d’imposta (=140%)
- Pannelli con efficienza dal 24 %: maggiorazione del 50 % della percentuale di riconoscimento del credito d’imposta (=150%)
Viene introdotta la possibilità di cumulare le misure del Piano Transizione 5.0 con tutte le misure di incentivo, comprese quelle finanziate dai fondi europei, finora escluse.
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