NUOVA SCADENZA LIMITAZIONI E NUOVE ATTIVITÀ CONSENTITE IN BASE AL DPCM 10 APRILE E ALL’ORDINANZA REGIONALE N. 528

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IL DPCM 10 APRILE 2020

 

Lo scorso 10 aprile è stato emanato un nuovo DPCM che stabilisce una nuova scadenza delle limitazioni introdotte dai precedenti decreti e allarga parzialmente l’elenco dei Codici Ateco relativi alle attività produttive consentite. Esso avrà effetto dalla data del 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020.

 

In base al DPCM, cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020.

 

Oltre alle aziende autorizzate ad oggi dalle precedenti disposizioni, come previsto dall’allegato 3 del DPCM del 10 Aprile 2020, si segnala che dal 14 Aprile possono riprendere la loro attività produttiva anche le aziende in possesso dei seguenti codici Ateco:

  • 2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali;
  • Codice Ateco 16: industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (escluso i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiale da intreccio;
  • 25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili;
  • 26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche;
  • 26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche;
  • 33.16 Riparazione e manutenzione di aeromobili e di veicoli spaziali; (salvo comunicazione al Prefetto)
  • 33.17 Riparazione e manutenzione di locomotive e di materiale rotabile ferro-tranviario (esclusi i loro motori); (salvo comunicazione al Prefetto)
  • 42.91 Costruzione di opere idrauliche;
  • 46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria;
  • 46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura;
  • 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione;
  • 99 Organizzazioni e organismi estraterritoriali;

 

Rimane consentito il proseguimento delle attività non indicate nell’allegato 3 del DPCM del 10 Aprile 2020, purché esse siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate a lavorare, degli impianti a ciclo produttivo continuo nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui al comma 4 art. 2 del DPCM dei servizi.

 

Per poter proseguire l’attività è obbligatoria una COMUNICAZIONE AL PREFETTO della Provincia ove è ubicata l’attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i motivi della richiesta): fino ad eventuale diniego l’attività può essere proseguita.

 

Per tutte le informazioni sulle comunicazioni da inviare al Prefetto e tutte le successive modifiche clicca qui: https://confartigianatobergamo.it/tutte-le-comunicazioni-alla-prefettura/

 

 

In considerazione della preparazione alla cosiddetta Fase 2 della ripresa, è probabile che a breve vengano introdotte e pubblicate ulteriori misure di prevenzione.

 

Nel frattempo le aziende dovranno continuare a rispettare il “PROTOCOLLO condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” consultabile sul seguente link: https://confartigianatobergamo.it/pubblicato-il-protocollo-per-il-contenimento-della-diffusione-del-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/.

 

 

Attenzione: si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

 

 

L’ORDINANZA REGIONALE N. 528 DELL’11 APRILE 2020

 

Successivamente, l’11 aprile 2020, il  Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato la nuova ordinanza n. 528 che prevede misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

 

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza, resta salvo, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 10 aprile 2020in vigore dal 14 aprile fino al 3 maggio 2020, che prevede la proroga delle misure già in vigore con alcune novità,tra cui l’apertura di librerie e cartolerie.

 

Tuttavia, in base all’Ordinanza regionale n.528 dell’11 aprile 2020, in Regione Lombardia libri, articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e forniture per ufficio possono essere venduti esclusivamente negli ipermercati e nei supermercati oppure tramite la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio, fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere H) ed I) riportate sotto.

 

Per le altre attività economiche si applicano le misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

 

Le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza.

Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

 

Le attività di cui ai codici Ateco 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni 10 fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:

  • interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146,
  • interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite,
  • interventi urgenti per le abitazioni;

 

lettera H) E’ consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020; come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. n. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo.

La consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;

 

lettera I)  È consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020.

 

 

Per scaricare il DPCM 10 aprile 2020 CLICCA QUI

 

Per scaricare l’Ordinanza regionale n. 528 dell’11 aprile 2020 CLICCA QUI

 

 

Per informazioni: sos@artigianibg.com

 

Per ogni altra informazione è possibile consultare la pagina del nostro sito internet https://confartigianatobergamo.it/category/coronavirus/

 

 

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