Obbligo di registrazione della produzione lattiero casearia – slitta al 20 gennaio 2023

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Il MiPAAF ha recentemente emanato un Decreto ministeriale che proroga i termini dell’invio delle dichiarazioni obbligatorie come previsto dal DL 27/2019. Il nuove termine è il 20 gennaio 2023.

 

Ricordiamo quanto previsto dal Decreto citato.

 

l’AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – con le istruzioni operative n. 16 ha emanato le modalità per espletare gli adempimenti, a carico, tra le altre, di tutte le imprese che fabbricano prodotti lattiero-caseari, previsti dai DD.MM del MIPAAF del 6 e del 26 agosto 2021 in applicazione dell’art. 3 del DL 27/2019 convertito dalla legge n. 44/2019, riguardanti il monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie.

 

Tali soggetti devono essere registrati nell’anagrafe del SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale – per il tramite della competente Amministrazione regionale, a secondo dell’ubicazione della propria sede legale, alla quale va presentata apposita richiesta.

 

Per l’accesso al SIAN l’operatore, qualora non possieda già le credenziali, potrà rivolgersi direttamente ad AGEA o per il tramite della competente Amministrazione regionale in modo da ottenere un codice identificativo che consentirà l’accesso.

 

Le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari sono obbligate a registrare nella banca dati del SIAN, entro il ventesimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato e di ciascun prodotto ceduto nel trimestre precedente, nonché le relative giacenze di magazzino aggiornate all’ultimo giorno del mese precedente alla dichiarazione.

 

Le disposizioni, a seguito della proroga, si applicheranno a partire dalle produzioni lattiero-casearie realizzate dalla data del 1° ottobre 2022, per cui la prima dichiarazione trimestrale dovrà essere presentata entro il 20 gennaio 2023 con riferimento ai prodotti lavorati nel quarto trimestre 2022, e le successive con cadenza trimestrale.

 

Si fa presente che i prodotti sono raggruppati secondo quanto indicato nell’allegato 1 dei DD.MM. del 6 e del 26 agosto 2021.

Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l’apposizione della propria firma digitale, secondo le modalità di trasmissione telematica indicate da AGEA.

 

A tal proposito si segnala che nell’apposito Manuale Utente disponibile nel SIAN si possono trovare approfondimenti sull’utilizzo della procedura informatica predisposta per la presentazione delle dichiarazioni.

Si evidenzia che le dichiarazioni effettuate in ritardo sono soggette a sanzione amministrativa, così come previsto dall’articolo 3, comma 4 del D.L. 27/2019, sia per quanto riguarda il tardivo adempimento che per quanto riguarda la non corretta dichiarazione, entro i termini, dei quantitativi.

 

Per informazioni:

Ufficio Aree di Mestiere – Alfredo Perico (Tel. 035.274.292; e-mail: alfredo.perico@artigianibg.com).

 

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